Art. 47. Requisiti minimi per l'esercizio di affittacamere 1. I locali destinati all'esercizio di affittacamere devono possedere le caratteristiche strutturali e igienico-edilizie previste, per i locali di abitazione, dal regolamento comunale. 2. Gli affittacamere debbono assicurare, avvalendosi della normale organizzazione familiare, i seguenti servizi minimi di ospitalita' compresi nel prezzo della camera: a) pulizia dei locali a ogni cambio di cliente e, comunque, almeno una volta alla settimana; b) cambio della biancheria a ogni cambio di cliente e almeno una volta alla settimana; c) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento. 3. Nelle camere da letto destinate agli ospiti si deve poter accedere senza attraversare locali o servizi destinati alla famiglia o ad altro ospite. 4. Gli alloggi utilizzati devono essere dotati di un servizio igienico-sanitario completo di: wc, lavabo con acqua corrente, calda e fredda, vasca da bagno o doccia, specchio. 5. Per le camere da letto l'arredamento minimo deve essere costituito da: letto, sedia o sgabello per persona, armadio e cestino rifiuti. 6. Qualora i posti letto siano piu' di quattro, l'esercizio dovra' essere dotato di doppi servizi.