Art. 47.
          Requisiti minimi per l'esercizio di affittacamere
 
  1.  I  locali  destinati  all'esercizio  di  affittacamere   devono
possedere   le   caratteristiche   strutturali   e  igienico-edilizie
previste, per i locali di abitazione, dal regolamento comunale.
  2. Gli affittacamere debbono assicurare, avvalendosi della  normale
organizzazione  familiare,  i  seguenti servizi minimi di ospitalita'
compresi nel prezzo della camera:
   a) pulizia dei locali a ogni cambio di cliente e, comunque, almeno
una volta alla settimana;
   b)  cambio  della biancheria a ogni cambio di cliente e almeno una
volta alla settimana;
   c)  fornitura  di  energia  elettrica,  acqua  calda  e  fredda  e
riscaldamento.
  3.  Nelle  camere  da  letto  destinate  agli  ospiti si deve poter
accedere senza attraversare locali o servizi destinati alla  famiglia
o ad altro ospite.
  4.  Gli  alloggi  utilizzati  devono  essere  dotati di un servizio
igienico-sanitario completo di: wc, lavabo con acqua corrente,  calda
e fredda, vasca da bagno o doccia, specchio.
  5.  Per  le  camere  da  letto  l'arredamento  minimo  deve  essere
costituito da: letto, sedia o sgabello per persona, armadio e cestino
rifiuti.
  6. Qualora i posti letto siano piu' di quattro, l'esercizio  dovra'
essere dotato di doppi servizi.