Art. 49. Stabilimenti balneari 1. Fatte salve le procedure delle norme vigenti in materia di concessione demaniale marittimo ad uso turistico, l'apertura di stabilimenti balneari, sia pubblici che facenti parte di complessi turistici, deve essere autorizzata dal sindaco, previo parere del Servizio di igiene pubblica della AUSL competente per territorio. 2. Ai fini della tutela ambientale, il Servizio di igiene pubblica, prima di pronunciarsi sull'istanza di apertura, deve acquisire preventivamente il parere degli organi preposti alle relative attivita' di controllo. 3. In ogni stabilimento balneare deve essere assicurata una superficie minima di mq 3 per singola persona. Si considera come numero massimo di utenze ammissibili il rapporto tra la superficie, dello stabilimento (esclusi tutti gli spazi destinati ai servizi, bar, luoghi di ristorazione e quanto altro occorre) e la superficie minima per ogni utenza. 4. E' fatto obbligo a tutti i gestori degli stabilimenti balneari di esporre in modo ben visibile il regolamento interno che disciplina: a) le modalita' e le condizioni di fruizione dei servizi; b) quali sono i servizi inclusi nelle tariffe e quelli extra; c) le raccomandazioni in ordine alla tranquillita' e alla sicurezza degli ospiti e alla tutela dell'ambiente. 5. Il regolamento deve essere redatto in lingua italiana e in almeno due lingue estere scelte tra quelle piu' diffuse. 6. Il regolamento, oltre all'ingresso della struttura, deve essere esposto anche in ogni singola cabina e in tutti i servizi di uso comune.