Art. 49.
                        Stabilimenti balneari
 
  1. Fatte salve le procedure  delle  norme  vigenti  in  materia  di
concessione  demaniale  marittimo  ad  uso  turistico,  l'apertura di
stabilimenti balneari, sia pubblici che facenti  parte  di  complessi
turistici,  deve  essere  autorizzata  dal sindaco, previo parere del
Servizio di igiene pubblica della AUSL competente per territorio.
  2. Ai fini della tutela ambientale, il Servizio di igiene pubblica,
prima  di  pronunciarsi  sull'istanza  di  apertura,  deve  acquisire
preventivamente   il  parere  degli  organi  preposti  alle  relative
attivita' di controllo.
  3.  In  ogni  stabilimento  balneare  deve  essere  assicurata  una
superficie minima di mq 3 per  singola  persona.  Si  considera  come
numero  massimo  di utenze ammissibili il rapporto tra la superficie,
dello stabilimento (esclusi tutti gli  spazi  destinati  ai  servizi,
bar,  luoghi  di ristorazione e quanto altro occorre) e la superficie
minima per ogni utenza.
  4. E' fatto obbligo a tutti i gestori degli  stabilimenti  balneari
di   esporre   in  modo  ben  visibile  il  regolamento  interno  che
disciplina:
   a) le modalita' e le condizioni di fruizione dei servizi;
   b) quali sono i servizi inclusi nelle tariffe e quelli extra;
   c)  le  raccomandazioni  in  ordine  alla  tranquillita'  e   alla
sicurezza degli ospiti e alla tutela dell'ambiente.
  5.  Il  regolamento  deve  essere  redatto  in lingua italiana e in
almeno due lingue estere scelte tra quelle piu' diffuse.
  6. Il regolamento, oltre all'ingresso della struttura, deve  essere
esposto  anche  in  ogni  singola  cabina e in tutti i servizi di uso
comune.