Art. 55. Darsene e approdi turistici 1. Le darsene e gli approdi turistici devono essere approvvigionati di acqua potabile, di tutti i servizi e devono essere allacciati alla fognatura comunale o ad impianto munito di sistema di depurazione. Devono essere dotati percentualmente, per ogni cento imbarcazioni, di: a) dieci docce; b) dieci WC (separati, cinque per sesso); c) venti lavandini; d) dieci lavapiedi; e) dieci lavelli per stoviglie; f) dieci vasche per bucato; g) dieci bidoni per rifiuti solidi; h) dieci contenitori per olii lubrificanti usati, per residui di carburante e vernici, per liquami di sentina; i) due piazzole di materiale impermeabile e lavabile, dimensionate alla stazza delle imbarcazioni, dotate di pozzetto di raccolta con caditoio, ispezionabile, collegato alla rete fognante, per i lavaggi da effettuarsi con sapone, e detersivi a bassa concentrazione di polifosfati; j) armadio di pronto intervento, munito di presidi indicati e verificati al momento del rilascio dell'autorizzazione dal Servizio di igiene pubblica della AUSL, competente per territorio. 2. Tutti i servizi di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) e f), devono trovare sistemazione in fabbricati idonei sotto il profilo igienico-sanitario. Le pareti interne devono essere piastrellate fino all'altezza di mt 2 o, comunque, rivestite con materiale impermeabile di facile lavatura; i pavimenti devono essere costruiti in gres con pendenza verso uno o piu' chiusini per lo scolo dell'acqua di lavaggio, nonche' essere antisdrucciolevoli. 3. E' obbligatorio il collegamento telefonico per chiamate urgenti (pronto soccorso, polizia) e un facile accesso ai mezzi impiegati. 4. E' fatto divieto di svolgere qualunque operazione di rimessaggio, di manutenzione, di lavaggio che provochi l'immissione in mare di qualunque sostanza inquinante anche in minima quantita'. 5. Le darsene, e gli approdi turistici devono essere dotati di idoneo sistema di illuminazione che garantisca agevolmente lo svolgimento di operazioni di attracco. 6. I progetti per la realizzazione delle strutture di diporto nautico e la conseguente realizzazione e agibilita' devono essere preventivamente esaminati, per quanto attiene le norme contenute nel presente articolo e tutte le norme igienico-sanitarie, dal Servizio di igiene pubblica dell'AUSL territorialmente competente. Per quanto attiene gli aspetti di tutela ambientale sara' cura del Servizio di igiene pubblica acquisire preventivamente il parere, degli organi preposti alle relative attivita' di controllo. 7. Sono fatte salve le prerogative degli altri enti aventi competenza nella materia.