Art. 55.
                     Darsene e approdi turistici
 
  1. Le darsene e gli approdi turistici devono essere approvvigionati
di acqua potabile, di tutti i servizi e devono essere allacciati alla
fognatura  comunale  o  ad impianto munito di sistema di depurazione.
Devono essere dotati percentualmente, per  ogni  cento  imbarcazioni,
di:
   a) dieci docce;
   b) dieci WC (separati, cinque per sesso);
   c) venti lavandini;
   d) dieci lavapiedi;
   e) dieci lavelli per stoviglie;
   f) dieci vasche per bucato;
   g) dieci bidoni per rifiuti solidi;
   h)  dieci  contenitori per olii lubrificanti usati, per residui di
carburante e vernici, per liquami di sentina;
   i) due piazzole di materiale impermeabile e lavabile, dimensionate
alla stazza delle imbarcazioni, dotate di pozzetto  di  raccolta  con
caditoio,  ispezionabile, collegato alla rete fognante, per i lavaggi
da effettuarsi con sapone, e  detersivi  a  bassa  concentrazione  di
polifosfati;
   j)  armadio  di  pronto  intervento,  munito di presidi indicati e
verificati al momento del rilascio dell'autorizzazione  dal  Servizio
di igiene pubblica della AUSL, competente per territorio.
  2.  Tutti i servizi di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) e f),
devono trovare sistemazione in fabbricati  idonei  sotto  il  profilo
igienico-sanitario. Le pareti interne devono essere piastrellate fino
all'altezza di mt 2 o, comunque, rivestite con materiale impermeabile
di  facile  lavatura; i pavimenti devono essere costruiti in gres con
pendenza  verso  uno  o  piu'  chiusini  per  lo  scolo dell'acqua di
lavaggio, nonche' essere antisdrucciolevoli.
  3. E' obbligatorio il collegamento telefonico per chiamate  urgenti
(pronto soccorso, polizia) e un facile accesso ai mezzi impiegati.
  4.   E'   fatto   divieto   di  svolgere  qualunque  operazione  di
rimessaggio, di manutenzione, di lavaggio che  provochi  l'immissione
in mare di qualunque sostanza inquinante anche in minima quantita'.
  5.  Le  darsene,  e  gli  approdi turistici devono essere dotati di
idoneo  sistema  di  illuminazione  che  garantisca  agevolmente   lo
svolgimento di operazioni di attracco.
  6.  I  progetti  per  la  realizzazione  delle strutture di diporto
nautico e la conseguente realizzazione  e  agibilita'  devono  essere
preventivamente  esaminati, per quanto attiene le norme contenute nel
presente articolo e tutte le norme igienico-sanitarie,  dal  Servizio
di  igiene pubblica dell'AUSL territorialmente competente. Per quanto
attiene gli aspetti di tutela ambientale sara' cura del  Servizio  di
igiene  pubblica  acquisire  preventivamente  il parere, degli organi
preposti alle relative attivita' di controllo.
  7.  Sono  fatte  salve  le  prerogative  degli  altri  enti  aventi
competenza nella materia.