Art. 56. Definizione dell'attivita' 1. Ai sensi dell'art. 10 della legge, n. 217 del 1983, le associazioni che operano a livello nazionale, senza scopo di lucro, per finalita' ricreative, culturali, religiose e sportive, possono esercitare attivita' turistiche ricettive e di diporto nautico, riservate esclusivamente ai propri associati. 2. Per lo svolgimento dell'attivita' sociale, sia a carattere stagionale che annuale, l'autorizzazione viene rilasciata dal sindaco nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di quelle per la sicurezza sociale.