Art. 56.
                     Definizione dell'attivita'
 
  1.  Ai  sensi  dell'art.  10  della  legge,  n.  217  del  1983, le
associazioni che operano a livello nazionale, senza scopo  di  lucro,
per  finalita'  ricreative,  culturali, religiose e sportive, possono
esercitare attivita'  turistiche  ricettive  e  di  diporto  nautico,
riservate esclusivamente ai propri associati.
   2.  Per  lo  svolgimento  dell'attivita'  sociale, sia a carattere
stagionale che annuale, l'autorizzazione viene rilasciata dal sindaco
nel rispetto delle  norme  igienico-sanitarie  e  di  quelle  per  la
sicurezza sociale.