Art. 58.
  Norme comuni a tutti i soggetti destinatari della presente legge
 
  1. L'apertura per la  gestione  di  tutte  le  strutture  ricettive
disciplinate  dalla presente legge, ai sensi dell'art. 60 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nel  rispetto
del  disposto di cui agli artt. 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n.
241  e  successive  modifiche,   e'   subordinata   alla   preventiva
autorizzazione   di  esercizio  rilasciata  dal  Sindaco  del  Comune
competente per territorio.
  2. Il servizio di spiagge attrezzate, di cui all'art. 48, comma  3,
e'  considerato complesso di attivita' unitaria dell'intero esercizio
e deve essere ricompreso in un'unica autorizzazione amministrativa.