Art. 58. Norme comuni a tutti i soggetti destinatari della presente legge 1. L'apertura per la gestione di tutte le strutture ricettive disciplinate dalla presente legge, ai sensi dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nel rispetto del disposto di cui agli artt. 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, e' subordinata alla preventiva autorizzazione di esercizio rilasciata dal Sindaco del Comune competente per territorio. 2. Il servizio di spiagge attrezzate, di cui all'art. 48, comma 3, e' considerato complesso di attivita' unitaria dell'intero esercizio e deve essere ricompreso in un'unica autorizzazione amministrativa.