Art. 59. Domanda per l'autorizzazione 1. La domanda di autorizzazione, indirizzata al sindaco del comune in cui e' ubicato l'esercizio, deve indicare: a) le generalita' del titolare e, ove persona diversa, del gestore e del suo eventuale rappresentante; b) quando la domanda e' presentata da persona giuridica, occorre l'indicazione dell'ente e della persona che ne ha la rappresentanza legale, con menzione del mandato; c) la denominazione prescelta, che non potra' essere uguale ad altra gia' esistente nel territorio comunale; d) il periodo di apertura (annuale o stagionale); e) il titolo legale di disponibilita' dell'esercizio; f) la classificazione assegnata, ove prevista; g) l'ubicazione della struttura; h) gli estremi identificativi della concessione edilizia ove prevista. A seconda delle strutture ricettive, di cui ai successivi commi la domanda deve riportare anche le eventuali altre indicazioni e deve essere corredata della prevista documentazione. 2. Comparto alberghiero. I titolari degli esercizi ricettivi alberghieri di cui all'art. 3 della presente legge, alla domanda devono allegare la seguente documentazione: a) copia autenticata della delibera di classificazione; b) copie delle ricevute dei versamenti delle tasse sulle concessioni, sulla base della vigente normativa in materia specifica; c) relazione descrittiva della struttura indicante il numero complessivo delle camere, nonche' quello distinto delle camere ad un letto, a due letti e il numero dei bagni; d) copia del certificato di iscrizione alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio di cui all'art. 5 della legge n. 217 del 1983; e) indicazione anagrafica del direttore d'albergo; f) copia della polizza di assicurazione responsabilita' civile e furto. 3. Comparto complessi ricettivi all'aria aperta di nuova apertura. Per ottenere il rilascio della licenza di esercizio, i titolari delle strutture ricettive all'aria aperta (villaggi e campeggi) di cui all'art. 14, comma 1, lettere a) e b), alla domanda devono allegare la seguente documentazione: a) copia autenticata della delibera di classificazione; b) copia delle ricevute di versamento delle tasse di concessione a norma della vigente normativa specifica in materia; c) copie delle polizze di assicurazione per i rischi di incendio, furti e responsabilita' civile nei confronti degli ospiti; d) copia autenticata del certificato di iscrizione alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio di cui all'art. 5 della legge n. 217 del 1983; e) planimetria dell'ubicazione dell'impianto, rispetto ad altri insediamenti turistici e residenziali gia' esistenti di cui all'art. 24, comma 5; f) planimetria dell'ubicazione delle piazzole, progressivamente numerate, delle unita' abitative, con l'indicazione, per ogni unita' abitativa, del numero delle camere, dei letti e dei bagni; delle zone adibite a parcheggio macchine; g) regolamento interno di funzionamento delle strutture di cui all'art. 35; h) certificato di agibilita' degli allestimenti. 4. Comparto ostelli della gioventu'. L'attivita' di gestione degli ostelli della gioventu' e' soggetta a preventiva autorizzazione amministrativa. L'autorizzazione amministrativa viene rilasciata dal comune competente per territorio ove e' ubicato l'immobile previa stipula di apposita convenzione che individua e regola: a) i soggetti che possono utilizzare la struttura; b) il tipo dei servizi che si intendono offrire in rapporto alle finalita' della struttura e in relazione alla classificazione posseduta; c) la durata minima della permanenza degli ospiti; d) il numero dei posti letto; e) il regolamento per l'uso della struttura; f) il tipo di gestione che deve garantire l'uso della struttura e la calmierazione delle tariffe in rapporto alle finalita' per cui e' autorizzato l'esercizio; g) le modalita' e i limiti di utilizzazione per i diversi scopi ricettivi nei periodi in cui sono occupati dall' utenza giovanile; h) i periodi di apertura. Alla domanda devono essere allegate le copie delle ricevute dei versamenti delle tasse di concessione a norma delle vigenti disposizioni in materia. L'autorizzazione all'esercizio puo' comprendere la somministrazione dei cibi e bevande limitatamente alle sole persone alloggiate e a quelle che possono utilizzare la struttura in conformita' alle finalita' sociali cui la stessa e' destinata e nei limiti espressamente stabiliti dalla convenzione stipulata col comune. 5. Comparto attivita' ricettiva ex art. 6. comma 10. legge n. 217 del 1983. L'attivita' di gestione delle residenze turistiche e delle case e appartamenti per vacanze e' soggetta a preventiva autorizzazione amministrativa da parte del comune ove sono ubicati gli immobili. La domanda deve indicare gli estremi del certificato di abitabilita' e deve essere corredata di: a) relazione tecnica-illustrativa indicante l'ubicazione e le caratteristiche degli immobili; b) certificato di iscrizione alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio previsto dall'art. 5 della legge n. 217 del 1983; c) copia delle ricevute del versamento delle tasse sulle concessioni a norma della vigente legislazione in materia. 6. Comparto case per ferie. L'attivita' di gestione degli esercizi case per ferie e' soggetta a preventiva autorizzazione amministrativa. L'autorizzazione, amministrativa viene rilasciata dal comune competente per territorio ove e' ubicato l'immobile previa stipula di apposita convenzione che individua e regola: a) i soggetti che possono utilizzare la struttura; b) il tipo dei servizi che si intendono offrire in rapporto alle finalita' della struttura; c) la durata minima della permanenza degli ospiti; d) il numero dei posti letto; e) il regolamento per l'uso della struttura; f) il tipo di gestione che deve garantire l'uso della struttura e la calmierazione delle tariffe in rapporto alle finalita' per cui e' autorizzato l'esercizio; g) le modalita' e i limiti di utilizzazione per i diversi scopi ricettivi nei periodi in cui sono occupati dall'utenza giovanile; h) i periodi di apertura. Alla domanda devono essere allegate le copie delle ricevute dei versamenti delle tasse di concessione a norma delle vigenti disposizioni in materia. L'autorizzazione all'esercizio puo' comprendere la somministrazione dei cibi e bevande limitatamente alle sole persone alloggiate e a quelle che possono utilizzare la struttura in conformita' alle finalita' sociali cui la stessa e' destinata e nei limiti espressamente stabiliti dalla convenzione stipulata col comune. 7. Comparto affittacamere. Chi intende esercitare l'attivita' di affittacamere e' soggetto a preventiva autorizzazione amministrativa rilasciata dal comune ove sono ubicati gli immobili. Alla domanda per ottenere la licenza di esercizio deve essere allegata una relazione tecnica illustrativa contenente i seguenti elementi: a) estremi del certificato di abitabilita'; b) numero dei vani destinati alla ospitalita' con l'esatta ubicazione; c) numero dei posti letto; d) numero dei servizi igienici a disposizione degli ospiti; e) servizi accessori offerti; f) eventuale servizio di ristorazione. Oltre alla relazione tecnica, alla domanda devono essere allegate le copie delle ricevute del versamento delle tasse di concessione a norma della vigente legislazione in materia. Qualora l'attivita' di affittacamere viene esercitata nei modi previsti dall'art. 46, comma 2, della presente legge, alla domanda il titolare e/o il gestore deve allegare anche il certificato di iscrizione alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio previsto dall'art. 5 della legge n. 217 del 1983. 8. Comparto stabilimenti balneari. Per ottenere l'autorizzazione amministrativa di esercizio il titolare dello stabilimento balneare deve inoltrare apposita domanda al sindaco e deve allegare: a) relazione tecnica illustrativa indicante l'ubicazione e le caratteristiche dell'impianto; b) estremi della licenza edilizia; c) estremi della concessione demaniale; d) certificato di iscrizione alla sezione speciale degli esercenti previsto dall'art. 5 della legge n. 217 del 1983; e) copia delle ricevute del versamento delle tasse sulla concessione a norma della legislazione vigente in materia; f) copia della polizza di assicurazione responsabilita' civile e furto; g) regolamento interno di fruibilita' dell'impianto di cui all'art. 49, comma 4. 9. Comparto darsene. Per ottenere la licenza di esercizio i titolari delle darsene e approdi turistici, devono inoltrare apposita domanda al sindaco e devono allegare: a) relazione tecnica illustrativa indicando l'ubicazione e le caratteristiche dell'impianto; b) estremi della concessione demaniale; c) certificato di iscrizione alla sezione speciale degli esercenti previsto dall'art. 5 della legge n. 217 del 1983; d) copia delle ricevute del versamento delle tasse sulla concessione a norma della legislazione vigente in materia; e) copia della polizza di assicurazione responsabilita' civile e furto; f) certificato di agibilita' degli impianti. 10. Comparto associazioni senza scopo di lucro. Le associazioni e gli enti di cui all'art. 56 sono soggetti a preventiva autorizzazione amministrativa rilasciata dal sindaco del comune competente per territorio ove sono ubicate le strutture ricettive o gli impianti di diporto nautico. Alla domanda per ottenere l'autorizzazione di esercizio, deve essere allegata: a) relazione tecnica illustrativa dell'impianto; b) planimetria con l'esatta ubicazione delle strutture; c) estremi della concessione demaniale rilasciata dalla Capitaneria di Porto (per l'attivita' nautica); d) certificato di agibilita' degli impianti e delle strutture; e) copia delle ricevute dei versamenti sulle tasse di concessione; f) copia delle polizze di assicurazione per rischi di incendio, furti e responsabilita' civile nei confronti di terzi; g) copia dello statuto sociale; h) elenco dei soci numerato cronologicamente; i) regolamento interno. 11. Sono fatti salvi ulteriori documenti richiesti dal regolamento delle amministrazioni comunali competenti per territorio e dalle Capitanerie di Porto in materia di demanio marittimo.