Art. 6.
                             Dipendenze
 
  1.  L'attivita'  ricettiva  puo' essere svolta oltre che nella sede
principale, ove sono di regola allocati i servizi  di  ricevimento  e
portineria  e  gli  altri  servizi  generali  di cui si avvalgono gli
ospiti, anche in dipendenze.
  2. Le dipendenze possono essere  ubicate  in  immobili  diversi  da
quello  ove e' posta la sede principale o anche in una parte separata
dello stesso  immobile  quando  ad  esse  si  accede  da  un  diverso
ingresso.
  3.  Rispetto  alla  sede  principale  le  dipendenze  devono essere
ubicate a non piu' di  100  metri  di  distanza  in  linea  d'area  o
all'interno  dell'area  delimitata e recintata su cui insiste la sede
principale.  Il suddetto limite spaziale e' inoperante nei  confronti
di  dipendenze esistenti o in via di costruzione alla data di entrata
in vigore della presente legge.
  4. Le dipendenze sono classificate in una delle categorie inferiori
rispetto alla sede principale; possono, tuttavia, essere classificate
in  categoria  uguale  a quella della sede principale ove, concorrano
particolari circostanze di attrezzature, di ubicazione e  arredamento
che  consentano  l'offerta  alla  clientela  del medesimo trattamento
della sede principale.