Art. 6. Dipendenze 1. L'attivita' ricettiva puo' essere svolta oltre che nella sede principale, ove sono di regola allocati i servizi di ricevimento e portineria e gli altri servizi generali di cui si avvalgono gli ospiti, anche in dipendenze. 2. Le dipendenze possono essere ubicate in immobili diversi da quello ove e' posta la sede principale o anche in una parte separata dello stesso immobile quando ad esse si accede da un diverso ingresso. 3. Rispetto alla sede principale le dipendenze devono essere ubicate a non piu' di 100 metri di distanza in linea d'area o all'interno dell'area delimitata e recintata su cui insiste la sede principale. Il suddetto limite spaziale e' inoperante nei confronti di dipendenze esistenti o in via di costruzione alla data di entrata in vigore della presente legge. 4. Le dipendenze sono classificate in una delle categorie inferiori rispetto alla sede principale; possono, tuttavia, essere classificate in categoria uguale a quella della sede principale ove, concorrano particolari circostanze di attrezzature, di ubicazione e arredamento che consentano l'offerta alla clientela del medesimo trattamento della sede principale.