Art. 64. Registrazione notifica delle persone alloggiate 1. I titolari delle strutture ricettive (o gestori) sono tenuti a comunicare settimanalmente all'APT competente, su apposito modello predisposto dall'ISTAT, il movimento degli ospiti ai fini delle rilevazioni statistiche. 2. La comunicazione delle tariffe deve essere riferita soltanto al prezzi minimi e massimi dell'alta e bassa stagione oppure della stagione unica. Detta comunicazione e' richiesta al fini della pubblicazione sull'annuario regionale e nazionale sull'azienda ricettiva.