Art. 64.
           Registrazione notifica delle persone alloggiate
 
  1.  I  titolari delle strutture ricettive (o gestori) sono tenuti a
comunicare settimanalmente all'APT competente,  su  apposito  modello
predisposto  dall'ISTAT,  il  movimento  degli  ospiti  ai fini delle
rilevazioni statistiche.
  2. La comunicazione delle tariffe deve essere riferita soltanto  al
prezzi  minimi  e  massimi  dell'alta  e  bassa stagione oppure della
stagione unica.  Detta  comunicazione  e'  richiesta  al  fini  della
pubblicazione   sull'annuario   regionale  e  nazionale  sull'azienda
ricettiva.