Art. 65.
                     Certificazione di qualita'
 
  1. Al fine di qualificare le strutture di cui alla presente  legge,
la Regione promuove la certificazione di qualita' delle stesse.
  2.  A  tale scopo, la giunta regionale, entro sessanta giorni dalla
data  di  entrata  in  vigore  della  presente   legge,   adotta   un
provvedimento specifico di sostegno alla certificazione.
  3.   Le   aziende   certificate   saranno  considerate  prioritarie
nell'erogazione di finanziamenti pubblici regionali finalizzati  alla
qualificazione delle strutture, cosi' come individuate nella presente
legge.