Art. 65. Certificazione di qualita' 1. Al fine di qualificare le strutture di cui alla presente legge, la Regione promuove la certificazione di qualita' delle stesse. 2. A tale scopo, la giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un provvedimento specifico di sostegno alla certificazione. 3. Le aziende certificate saranno considerate prioritarie nell'erogazione di finanziamenti pubblici regionali finalizzati alla qualificazione delle strutture, cosi' come individuate nella presente legge.