Art. 66. Gestione e responsabilita' 1. Responsabile delle strutture di cui alla presente legge e' il titolare dell'autorizzazione all'esercizio (o il gestore). 2. Il titolare o l'eventuale rappresentante, la cui nomina deve risultare dall'autorizzazione, e' responsabile dell'osservanza della presente legge e risponde in solido del pagamento delle sanzioni amministrative.