Art. 66.
                     Gestione e responsabilita'
 
  1.  Responsabile  delle  strutture di cui alla presente legge e' il
titolare dell'autorizzazione all'esercizio (o il gestore).
  2. Il titolare o l'eventuale rappresentante,  la  cui  nomina  deve
risultare  dall'autorizzazione, e' responsabile dell'osservanza della
presente legge e risponde in  solido  del  pagamento  delle  sanzioni
amministrative.