Art. 67.
                            R e c l a m i
 
  1.  I  clienti  delle  strutture  ricettive  ai  quali  siano stati
richiesti prezzi non conformi  a  quelli  indicati  nella  prescritta
tabella  o  che  riscontrino carenze nella gestione e nelle strutture
possono   presentare   reclamo   entro   venti   giorni   dall'evento
all'assessorato regionale al turismo.
  2.  L'assessore  regionale  al  turismo promuove tempestivamente le
procedure di accertamento del caso e, se il reclamo risulta  fondato,
comunica  al reclamante, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di
ritorno, il prezzo che  doveva  essere  richiesto  e  i  servizi  che
dovevano   essere  forniti,  dando  corso  al  procedimento  relativo
all'applicazione della rispettiva sanzione amministrativa.
  3. Se il reclamo  risulta  fondato  e  riguarda  l'applicazione  di
tariffe,  il  titolare  o  gestore,  indipendentemente dalla sanzione
amministrativa, e' tenuto a rimborsare al cliente l'importo pagato in
eccedenza, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al  comma
2,  e  contemporaneamente  a  comunicare  gli  estremi  dell'avvenuto
pagamento alla Regione.
  4. Se il reclamo accolto riguarda carenze nella  gestione  e  nelle
strutture,  fermo  restando  quanto  previsto al comma 2, l'assessore
regionale al turismo ne da' comunicazione alle Autorita' di  Pubblica
sicurezza,  dei  Vigili del fuoco e quelle sanitarie se eventualmente
competenti per l'adozione degli ulteriori provvedimenti e al Sindaco.