Art. 69.
                     Procedimento sanzionatorio
 
  1. Ai sensi del comma 2 dell'art. 6  del  decreto  ministeriale  16
ottobre 1991, il regime sanzionatorio e' di competenza della Regione.
  2.  L'istruttoria  del  procedimento sanzionatorio e' regolamentato
dalle disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n.  689  e
nella  legge  regionale  31 marzo 1973, n. 8 e successive modifiche e
integrazioni.
  3. I proventi delle sanzioni amministrative previste dalla presente
legge sono devoluti alla Regione.