Art. 69. Procedimento sanzionatorio 1. Ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del decreto ministeriale 16 ottobre 1991, il regime sanzionatorio e' di competenza della Regione. 2. L'istruttoria del procedimento sanzionatorio e' regolamentato dalle disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689 e nella legge regionale 31 marzo 1973, n. 8 e successive modifiche e integrazioni. 3. I proventi delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono devoluti alla Regione.