Art. 7. Requisiti 1. I requisiti minimi delle strutture ricettive ai fini della classificazione sono: a) capacita' ricettiva non inferiore a sette camere o sette unita' abitative nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5, commi 1 e 2; b) un lavabo con acqua corrente calda e fredda per ogni camera, ove non sussista bagno privato; c) un locale bagno completo ogni dieci posti letto non serviti da un locale bagno privato, con un minimo di un locale bagno completo; d) attrezzature e servizi come da tabelle allegate "C" e "D"; e) superficie minima per la struttura ricettiva alberghiera come da tabella allegata "A". 2. Le strutture ricettive alherghiere devono possedere i requisiti standard qualitativi indicati nelle tabelle allegate "A", "C", "D" e quelli tecnico-edilizi, igienico-sanitari e di sicurezza previsti dalle norme vigenti in materia.