Art. 7.
                              Requisiti
 
  1. I requisiti minimi  delle  strutture  ricettive  ai  fini  della
classificazione sono:
   a) capacita' ricettiva non inferiore a sette camere o sette unita'
abitative nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5, commi 1 e 2;
   b)  un  lavabo  con acqua corrente calda e fredda per ogni camera,
ove non sussista bagno privato;
   c) un locale bagno completo ogni dieci posti letto non serviti  da
un locale bagno privato, con un minimo di un locale bagno completo;
   d) attrezzature e servizi come da tabelle allegate "C" e "D";
   e)  superficie  minima per la struttura ricettiva alberghiera come
da tabella allegata "A".
  2. Le strutture ricettive alherghiere devono possedere i  requisiti
standard  qualitativi indicati nelle tabelle allegate "A", "C", "D" e
quelli tecnico-edilizi, igienico-sanitari  e  di  sicurezza  previsti
dalle norme vigenti in materia.