Art. 73.
                     Adeguamento delle strutture
 
  1. Entro il primo quinquennio di validita' di classificazione tutti
i  soggetti  destinatari  della  presente  legge  devono  adeguare  i
requisiti  qualitativi  standards  minimi  di  classificazione   alla
presente  normativa,  sulla  base  delle relative allegate tabelle di
riferimento.
  2. Per le strutture preesistenti e per quelle gia'  in  costruzione
alla data di entrata in vigore della presente legge, sono fatte salve
le  dimensioni  minime  delle superfici delle stanze purche' conformi
alle norme vigenti in materia edilizia e igienico-sanitaria  previste
dai regolamenti comunali.
  3.  A decorrere dall'inizio del secondo quinquennio di validita' di
classificazione disciplinato dalla presente legge, il  nuovo  sistema
deve essere applicato a regime e i nuovi standards minimi qualitativi
devono   essere   osservati  integralmente  su  tutto  il  territorio
regionale.
  4. Il mancato adeguamento, entro i termini previsti  dal  comma  3,
degli  standards  qualitativi  minimi  di classificazione comporta la
chiusura dell'esercizio fino all'adempimento degli obblighi di legge.