Art. 73. Adeguamento delle strutture 1. Entro il primo quinquennio di validita' di classificazione tutti i soggetti destinatari della presente legge devono adeguare i requisiti qualitativi standards minimi di classificazione alla presente normativa, sulla base delle relative allegate tabelle di riferimento. 2. Per le strutture preesistenti e per quelle gia' in costruzione alla data di entrata in vigore della presente legge, sono fatte salve le dimensioni minime delle superfici delle stanze purche' conformi alle norme vigenti in materia edilizia e igienico-sanitaria previste dai regolamenti comunali. 3. A decorrere dall'inizio del secondo quinquennio di validita' di classificazione disciplinato dalla presente legge, il nuovo sistema deve essere applicato a regime e i nuovi standards minimi qualitativi devono essere osservati integralmente su tutto il territorio regionale. 4. Il mancato adeguamento, entro i termini previsti dal comma 3, degli standards qualitativi minimi di classificazione comporta la chiusura dell'esercizio fino all'adempimento degli obblighi di legge.