Art. 77.
                    Rinvio alla normativa vigente
 
  1.  Per  tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente
legge si rinvia alle norme statali e regionali vigenti in materia.
  La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino  ufficiale  della
Regione  Puglia.  E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
farla osservare come legge della Regione Puglia.
   Bari, 11 febbraio 1999
DISTASO
  (Omissis).