Art. 77. Rinvio alla normativa vigente 1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si rinvia alle norme statali e regionali vigenti in materia. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia. Bari, 11 febbraio 1999 DISTASO (Omissis).