Art. 8. Denominazione 1. La denominazione di ciascuna struttura ricettiva soggetta a classificazione e' approvata dalla Provincia, che deve evitare l'insorgere di omonimie nell'ambito territoriale di sua competenza. 2. Le strutture ricettive esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge possono mantenere la propria denominazione. 3. In alternativa alla dizione di "albergo" puo' essere usata quella di 'Hotel'; l'indicazione di "Grand Hotel" spetta solamente agli esercizi classificati con almeno cinque stelle; la dicitura "Palace Hotel" spetta soltanto agli esercizi classificati con almeno quattro stelle. 4. In alternativa all'indicazione "residenza turistico-alberghiera" possono essere utilizzate le seguenti: Hotel Residence, Albergo residenziale o Aparthotel. 5. Gli alberghi di cui all'art. 4, comma 6, assumono, dopo la denominazione della struttura, quella ulteriore di "casa di bellezza" o "beauty-farms". 6. In caso di cessazione di attivita', la denominazione di una struttura alberghiera puo' essere assunta da un'altra, decorsi due anni dalla cessazione stessa, salvo espressa autorizzazione del titolare della struttura la cui attivita' e' cessata.