Art. 8.
                            Denominazione
 
  1.  La  denominazione  di  ciascuna  struttura ricettiva soggetta a
classificazione  e'  approvata  dalla  Provincia,  che  deve  evitare
l'insorgere di omonimie nell'ambito territoriale di sua competenza.
  2.  Le strutture ricettive esistenti alla data di entrata in vigore
della presente legge possono mantenere la propria denominazione.
  3. In alternativa alla  dizione  di  "albergo"  puo'  essere  usata
quella  di  'Hotel';  l'indicazione di "Grand Hotel" spetta solamente
agli esercizi classificati con  almeno  cinque  stelle;  la  dicitura
"Palace  Hotel" spetta soltanto agli esercizi classificati con almeno
quattro stelle.
  4. In alternativa all'indicazione "residenza turistico-alberghiera"
possono essere  utilizzate  le  seguenti:  Hotel  Residence,  Albergo
residenziale o Aparthotel.
  5.  Gli  alberghi  di  cui  all'art.  4, comma 6, assumono, dopo la
denominazione della struttura, quella ulteriore di "casa di bellezza"
o "beauty-farms".
  6. In caso di cessazione di  attivita',  la  denominazione  di  una
struttura  alberghiera  puo'  essere assunta da un'altra, decorsi due
anni dalla  cessazione  stessa,  salvo  espressa  autorizzazione  del
titolare della struttura la cui attivita' e' cessata.