Art. 9. Classificazione 1. Le strutture alberghiere previste dall'art. 3 sono classificate in base ai requisiti posseduti come da tabelle "A" - "C", e vengono contrassegnate con cinque, quattro, tre, due e una stella; le residenze turistico-alberghiere, come da tabella "D", vengono contrassegnate con quattro, tre e due stelle; le dimore storico-residenze d'epoca sono classificate secondo le modalita' di cui all'art 11. 2. Gli alberghi classificati con cinque stelle assumono la denominazione aggiuntiva "Lusso" quando possiedono almeno cinque degli standards tipici degli esercizi di classe internazionale di cui alla tabella allegata "B". 3. Per le strutture ricettive esistenti, classificate nelle categorie quattro, tre e due stelle, non sussiste l'obbligo di un bagno completo per piano qualora tutte le stanze siano munite di servizio, fatta salva la presenza di un bagno completo comune in tutto l'esercizio. 4. Per gli esercizi classificati ad una stella sussiste l'obbligo della presenza di almeno un bagno in comune completo per l'intera struttura. 5. La classificazione e' obbligatoria ed e' condizione indispensabile per il rilascio della autorizzazione; ha validita' per un quinquennio che decorrera', in fase di prima applicazione della presente legge, dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della legge stessa. 6. Per le nuove strutture aperte durante il quinquennio, la classificazione ha validita' dal momento dell'attribuzione e per la frazione di quinquennio rimanente. 7. Nel secondo semestre dell'ultimo anno di validita' del quinquennio non si puo' procedere a variazione di classificazione. 8. E' fatto obbligo di esporre in modo ben visibile, all'esterno e all'interno di ciascuna struttura ricettiva, il segno distintivo, conforme al modello approvato dalla Regione, corrispondente a numero delle stelle assegnate. Gli alberghi contrassegnati da cinque stelle, denominati "Lusso", devono indicare sul distintivo di classificazione la lettera "L".