Art. 10. Analisi di compatibilita' degli investimenti degli enti locali 1. L'analisi di compatibilita' degli investimenti degli enti locali e' effettuata sulla parte della relazione previsionale e programmatica relativa agli investimenti per lavori pubblici, individuata con la deliberazione della giunta regionale di cui all'art. 9, comma 1, della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), come sostituito dall'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 40/1997. 2. La Commissione di cui all'art. 15, comma 1, della legge regionale n. 48/1995, e' integrata da due rappresentanti designati dalle associazioni degli enti locali. 3. L'analisi e la valutazione della relazione previsionale e programmatica consistono nella verifica: a) della coerenza degli investimenti programmati con le prescrizioni direttamente cogenti e prevalenti del piano territoriale paesistico regionale e con lo strumento urbanistico comunale, quali espressioni territoriali delle scelte economico-sociali operate dalla Regione e dal comune; b) della congruenza tra i programmi e le disponibilita' finanziarie in riferimento ai tempi tecnici di attuazione; c) della coerenza tra risorse finanziarie disponibili e corrispondenti impegni; d) della compatibilita' e della coerenza degli interventi diretti richiesti alla Regione rispetto alle normative di riferimento.