Art. 10.
   Analisi di compatibilita' degli investimenti degli enti locali
 
  1. L'analisi di compatibilita' degli investimenti degli enti locali
e'  effettuata   sulla   parte   della   relazione   previsionale   e
programmatica   relativa   agli  investimenti  per  lavori  pubblici,
individuata con  la  deliberazione  della  giunta  regionale  di  cui
all'art.  9,  comma  1, della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48
(Interventi regionali in materia di finanza locale), come  sostituito
dall'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 40/1997.
  2.  La  Commissione  di  cui  all'art.  15,  comma  1,  della legge
regionale n. 48/1995, e' integrata da  due  rappresentanti  designati
dalle associazioni degli enti locali.
  3.  L'analisi  e  la  valutazione  della  relazione  previsionale e
programmatica consistono nella verifica:
   a)  della  coerenza  degli   investimenti   programmati   con   le
prescrizioni direttamente cogenti e prevalenti del piano territoriale
paesistico  regionale  e con lo strumento urbanistico comunale, quali
espressioni territoriali delle scelte economico-sociali operate dalla
Regione e dal comune;
   b)  della  congruenza  tra  i  programmi   e   le   disponibilita'
finanziarie in riferimento ai tempi tecnici di attuazione;
   c)   della   coerenza   tra   risorse  finanziarie  disponibili  e
corrispondenti impegni;
   d) della compatibilita' e della coerenza degli interventi  diretti
richiesti alla Regione rispetto alle normative di riferimento.