Art. 11.
            Predisposizione ed approvazione del bilancio
            di previsione pluriennale e dei suoi allegati
 
  1.  Lo  schema di bilancio di previsione pluriennale e' predisposto
dall'organo esecutivo  che  lo  presenta  all'organo  rappresentativo
dell'ente   locale,   unitamente   agli   allegati,   alla  relazione
previsionale  e  programmatica  ed  alla  relazione  dell'organo   di
revisione.
  2.  Il  regolamento  di contabilita' dell'ente stabilisce i termini
per gli adempimenti di cui al comma 1,  nonche'  i  termini  entro  i
quali  possono  essere  presentati,  da  parte dei membri dell'organo
rappresentativo dell'ente locale, emendamenti agli schemi di bilancio
predisposti dall'organo esecutivo.
  3. L'organo rappresentativo dell'ente locale delibera  il  bilancio
di  previsione  pluriennale  entro  il  termine previsto dall'art. 3,
comma 1, della legge regionale n. 40/1997. La relativa  deliberazione
ed  i  documenti  ad  essa  allegati  sono  trasmessi  dal segretario
dell'ente all'organo regionale di controllo entro i termini  previsti
dalla  legge  regionale in materia di controllo sugli atti degli enti
locali.