Art. 11. Predisposizione ed approvazione del bilancio di previsione pluriennale e dei suoi allegati 1. Lo schema di bilancio di previsione pluriennale e' predisposto dall'organo esecutivo che lo presenta all'organo rappresentativo dell'ente locale, unitamente agli allegati, alla relazione previsionale e programmatica ed alla relazione dell'organo di revisione. 2. Il regolamento di contabilita' dell'ente stabilisce i termini per gli adempimenti di cui al comma 1, nonche' i termini entro i quali possono essere presentati, da parte dei membri dell'organo rappresentativo dell'ente locale, emendamenti agli schemi di bilancio predisposti dall'organo esecutivo. 3. L'organo rappresentativo dell'ente locale delibera il bilancio di previsione pluriennale entro il termine previsto dall'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 40/1997. La relativa deliberazione ed i documenti ad essa allegati sono trasmessi dal segretario dell'ente all'organo regionale di controllo entro i termini previsti dalla legge regionale in materia di controllo sugli atti degli enti locali.