Art. 12.
          Variazioni al bilancio di previsione pluriennale
 
  1. Il bilancio di previsione pluriennale puo'  essere  variato  sia
nella  parte  prima,  relativa alle entrate, che nella parte seconda,
relativa alle spese, entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso.
  2. Sono di competenza dell'organo rappresentativo dell'ente locale:
   a)  le  variazioni che modificano il totale generale del bilancio,
con esclusione dei servizi per conto di terzi;
   b) le variazioni che consistono in un trasferimento di  fondi  tra
centri  di  responsabilita' o equivalente ripartizione finanziaria di
cui all'articolo 6, comma 7.
  3. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1, il  regolamento  di
contabilita'  puo'  indicare  un  termine  precedente  entro  cui  il
bilancio di previsione pluriennale puo' essere variato.
  4. Ai comuni sono  vietati  prelievi  dagli  stanziamenti  per  gli
interventi  finanziati  con  le  entrate iscritte nei titoli quarto e
quinto per aumentare gli stanziamenti per gli  interventi  finanziati
con le entrate dei primi tre titoli.
  5.  Alle  comunita'  montane ed ai consorzi sono vietati i prelievi
dagli stanziamenti per  gli  interventi  finanziati  con  le  entrate
iscritte nei titoli terzo e quarto per aumentare gli stanziamenti per
gli interventi finanziati con le entrate dei primi due titoli.
  6.  Sono vietati gli spostamenti di dotazioni dai capitoli iscritti
nei servizi per conto di terzi in favore di altre parti del  bilancio
e gli spostamenti di somme tra residui e competenza.