Art. 12. Variazioni al bilancio di previsione pluriennale 1. Il bilancio di previsione pluriennale puo' essere variato sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso. 2. Sono di competenza dell'organo rappresentativo dell'ente locale: a) le variazioni che modificano il totale generale del bilancio, con esclusione dei servizi per conto di terzi; b) le variazioni che consistono in un trasferimento di fondi tra centri di responsabilita' o equivalente ripartizione finanziaria di cui all'articolo 6, comma 7. 3. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1, il regolamento di contabilita' puo' indicare un termine precedente entro cui il bilancio di previsione pluriennale puo' essere variato. 4. Ai comuni sono vietati prelievi dagli stanziamenti per gli interventi finanziati con le entrate iscritte nei titoli quarto e quinto per aumentare gli stanziamenti per gli interventi finanziati con le entrate dei primi tre titoli. 5. Alle comunita' montane ed ai consorzi sono vietati i prelievi dagli stanziamenti per gli interventi finanziati con le entrate iscritte nei titoli terzo e quarto per aumentare gli stanziamenti per gli interventi finanziati con le entrate dei primi due titoli. 6. Sono vietati gli spostamenti di dotazioni dai capitoli iscritti nei servizi per conto di terzi in favore di altre parti del bilancio e gli spostamenti di somme tra residui e competenza.