Art. 16.
                             Riscossione
 
  1.  La  riscossione  consiste  nel  materiale introito da parte del
tesoriere o di altri eventuali  incaricati  della  riscossione  delle
somme dovute all'ente.
  2.  Il  tesoriere  deve  accettare, senza pregiudizio per i diritti
dell'ente, la riscossione di ogni somma versata in favore  dell'ente,
anche  senza la preventiva emissione di ordinativo d'incasso; in tale
ipotesi  il  tesoriere  ne  da'  immediata  comunicazione   all'ente,
chiedendo la regolarizzazione.
  3.   Il  regolamento  di  contabilita'  disciplina  la  fase  della
riscossione.