Art. 16. Riscossione 1. La riscossione consiste nel materiale introito da parte del tesoriere o di altri eventuali incaricati della riscossione delle somme dovute all'ente. 2. Il tesoriere deve accettare, senza pregiudizio per i diritti dell'ente, la riscossione di ogni somma versata in favore dell'ente, anche senza la preventiva emissione di ordinativo d'incasso; in tale ipotesi il tesoriere ne da' immediata comunicazione all'ente, chiedendo la regolarizzazione. 3. Il regolamento di contabilita' disciplina la fase della riscossione.