Art. 19.
                            I m p e g n o
 
  1.  L'impegno costituisce la prima fase digestione del procedimento
di spesa, con la quale,  a  seguito  di  obbligazione  giuridicamente
perfezionata,  sono  determinati  la  somma  da pagare ed il soggetto
creditore, e' indicata la ragione ed e' costituito il  vincolo  sulle
previsioni  di  bilancio nell'ambito della disponibilita' finanziaria
attestata con il visto di regolarita' contabile di  cui  all'art.  3,
comma 3, lettera a).
  2.  Con  l'approvazione  del  bilancio di previsione pluriennale, e
senza la necessita' di ulteriori  atti,  e'  costituito  impegno  sui
relativi stanziamenti per le spese dovute:
   a)  per  il  trattamento  economico  tabellare  gia' attribuito al
personale dipendente e per i relativi oneri riflessi;
   b) per le rate di ammortamento  dei  mutui  e  dei  prestiti,  per
interessi di preammortamento e per ulteriori oneri accessori;
   c)  per  le  spese  dovute  nell'esercizio  in  base a contratti o
disposizioni di legge;
   d)   per   le  indennita'  agli  amministratori  ed  al  personale
dipendente, predeterminate o predeterminabili negli  importi  unitari
stabiliti  da  disposizioni  di  legge,  di  regolamento  o  di  atti
amministrativi.
  3. Durante la  gestione  possono  anche  essere  prenotati  impegni
relativi   a  procedure  in  via  di  espletamento.  I  provvedimenti
relativi, per i quali entro il termine dell'esercizio  non  e'  stata
assunta  dall'ente  l'obbligazione di spesa verso i terzi, decadono e
costituiscono economia della previsione di bilancio alla quale  erano
riferiti,  concorrendo alla determinazione del risultato contabile di
amministrazione di cui all'art. 22. Quando la prenotazione di impegno
e' riferita a procedure aventi carattere concorsuale approvate  prima
della  fine  dell'esercizio  e  non  concluse  entro tale termine, la
prenotazione si tramuta in impegno e conservano validita' gli atti  e
i provvedimenti
 relativi alla procedura concorsuale gia' adottati.
  4.   Costituiscono  inoltre  economia  le  minori  spese  sostenute
rispetto all'impegno assunto, verificate  con  la  conclusione  della
fase della liquidazione.
  5.  Gli stanziamenti per spese correnti e per spese di investimento
si considerano impegnati ove correlati  ad  accertamenti  di  entrate
aventi destinazione vincolata per legge.
  6.  Le  spese  di investimento si considerano impegnate nel caso in
cui i relativi stanziamenti siano finanziati nei seguenti modi:
   a)  con  l'assunzione  di  mutui  a  specifica   destinazione   in
corrispondenza   e  per  l'ammontare  del  mutuo,  contratto  o  gia'
concesso, e del relativo prefinanziamento accertato in entrata;
   b) con quota dell'avanzo di amministrazione  in  corrispondenza  e
per l'ammontare dell'avanzo di amministrazione accertato;
   c)  con l'emissione di prestiti obbligazionari in corrispondenza e
per l'ammontare del prestito sottoscritto;
   d) con entrate proprie in corrispondenza e per  l'ammontare  delle
entrate accertate.
  7.  Per  le  spese  che per la loro particolare natura hanno durata
superiore a quella del bilancio pluriennale e per quelle  determinate
che  iniziano dopo il periodo considerato dal bilancio pluriennale si
tiene  conto  dei  relativi  impegni  nella  formazione  dei  bilanci
seguenti,   rispettivamente,  al  periodo  residuale  ed  al  periodo
successivo.
  8. Il regolamento di contabilita' disciplina:
   a) i termini e le modalita' con i quali gli atti di cui  ai  commi
3, 5 e 6 sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario;
   b)  le  modalita'  con  le  quali  i responsabili assumono atti di
impegno.