Art. 19. I m p e g n o 1. L'impegno costituisce la prima fase digestione del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata, sono determinati la somma da pagare ed il soggetto creditore, e' indicata la ragione ed e' costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio nell'ambito della disponibilita' finanziaria attestata con il visto di regolarita' contabile di cui all'art. 3, comma 3, lettera a). 2. Con l'approvazione del bilancio di previsione pluriennale, e senza la necessita' di ulteriori atti, e' costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute: a) per il trattamento economico tabellare gia' attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi; b) per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, per interessi di preammortamento e per ulteriori oneri accessori; c) per le spese dovute nell'esercizio in base a contratti o disposizioni di legge; d) per le indennita' agli amministratori ed al personale dipendente, predeterminate o predeterminabili negli importi unitari stabiliti da disposizioni di legge, di regolamento o di atti amministrativi. 3. Durante la gestione possono anche essere prenotati impegni relativi a procedure in via di espletamento. I provvedimenti relativi, per i quali entro il termine dell'esercizio non e' stata assunta dall'ente l'obbligazione di spesa verso i terzi, decadono e costituiscono economia della previsione di bilancio alla quale erano riferiti, concorrendo alla determinazione del risultato contabile di amministrazione di cui all'art. 22. Quando la prenotazione di impegno e' riferita a procedure aventi carattere concorsuale approvate prima della fine dell'esercizio e non concluse entro tale termine, la prenotazione si tramuta in impegno e conservano validita' gli atti e i provvedimenti relativi alla procedura concorsuale gia' adottati. 4. Costituiscono inoltre economia le minori spese sostenute rispetto all'impegno assunto, verificate con la conclusione della fase della liquidazione. 5. Gli stanziamenti per spese correnti e per spese di investimento si considerano impegnati ove correlati ad accertamenti di entrate aventi destinazione vincolata per legge. 6. Le spese di investimento si considerano impegnate nel caso in cui i relativi stanziamenti siano finanziati nei seguenti modi: a) con l'assunzione di mutui a specifica destinazione in corrispondenza e per l'ammontare del mutuo, contratto o gia' concesso, e del relativo prefinanziamento accertato in entrata; b) con quota dell'avanzo di amministrazione in corrispondenza e per l'ammontare dell'avanzo di amministrazione accertato; c) con l'emissione di prestiti obbligazionari in corrispondenza e per l'ammontare del prestito sottoscritto; d) con entrate proprie in corrispondenza e per l'ammontare delle entrate accertate. 7. Per le spese che per la loro particolare natura hanno durata superiore a quella del bilancio pluriennale e per quelle determinate che iniziano dopo il periodo considerato dal bilancio pluriennale si tiene conto dei relativi impegni nella formazione dei bilanci seguenti, rispettivamente, al periodo residuale ed al periodo successivo. 8. Il regolamento di contabilita' disciplina: a) i termini e le modalita' con i quali gli atti di cui ai commi 3, 5 e 6 sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario; b) le modalita' con le quali i responsabili assumono atti di impegno.