Art. 2.
                       Potesta' regolamentare
 
  1. Ciascun ente locale applica i principi contabili stabiliti dalla
legge regionale n.  40/1997  attraverso  il  proprio  regolamento  di
contabilita',   con   modalita'   organizzative  corrispondenti  alle
caratteristiche di ciascuna comunita', ferme restando le disposizioni
previste dal presente regolamento al fine di  assicurare  unitarieta'
ed  uniformita'  al sistema finanziario e contabile degli enti locali
della Regione.
  2.  Il  regolamento  di   contabilita'   assicura   la   conoscenza
consolidata  delle  gestioni relative ad enti od organismi costituiti
per l'esercizio di funzioni e di servizi.
  3. Il regolamento di contabilita' stabilisce le norme relative alle
competenze specifiche dei soggetti dell'amministrazione preposti
 all'adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione  che  hanno
carattere  finanziario  e  contabile,  in armonia con le disposizioni
dell'ordinamento delle autonomie locali e del presente regolamento.