Art. 2. Potesta' regolamentare 1. Ciascun ente locale applica i principi contabili stabiliti dalla legge regionale n. 40/1997 attraverso il proprio regolamento di contabilita', con modalita' organizzative corrispondenti alle caratteristiche di ciascuna comunita', ferme restando le disposizioni previste dal presente regolamento al fine di assicurare unitarieta' ed uniformita' al sistema finanziario e contabile degli enti locali della Regione. 2. Il regolamento di contabilita' assicura la conoscenza consolidata delle gestioni relative ad enti od organismi costituiti per l'esercizio di funzioni e di servizi. 3. Il regolamento di contabilita' stabilisce le norme relative alle competenze specifiche dei soggetti dell'amministrazione preposti all'adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione che hanno carattere finanziario e contabile, in armonia con le disposizioni dell'ordinamento delle autonomie locali e del presente regolamento.