Art. 20.
                            Liquidazione
 
  1. La liquidazione costituisce la fase del  procedimento  di  spesa
con  cui,  in  base  ai  documenti  ed ai titoli atti a comprovare il
diritto acquisito del  creditore,  si  determina  la  somma  certa  e
liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno assunto.
  2.   Il  regolamento  di  contabilita'  disciplina  la  fase  della
liquidazione della spesa.