Art. 20. Liquidazione 1. La liquidazione costituisce la fase del procedimento di spesa con cui, in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno assunto. 2. Il regolamento di contabilita' disciplina la fase della liquidazione della spesa.