Art. 22. Risultato contabile di amministrazione 1. Il risultato contabile di amministrazione e' accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed e' pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. 2. Il regolamento di contabilita' dell'ente puo' prevedere che il risultato contabile sia accertato con l'approvazione da parte dell'organo esecutivo del verbale di chiusura dell'ultimo esercizio chiuso. In tal caso il regolamento di contabilita' dispone anche in merito al modello del verbale.