Art. 22.
               Risultato contabile di amministrazione
 
  1.  Il  risultato  contabile  di  amministrazione  e' accertato con
l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed e' pari
al fondo di cassa  aumentato  dei  residui  attivi  e  diminuito  dei
residui passivi.
  2.  Il  regolamento di contabilita' dell'ente puo' prevedere che il
risultato  contabile  sia  accertato  con  l'approvazione  da   parte
dell'organo  esecutivo  del verbale di chiusura dell'ultimo esercizio
chiuso. In tal caso il regolamento di contabilita' dispone  anche  in
merito al modello del verbale.