Art. 25. Residui attivi 1. Costituiscono residui le somme accertate e non riscosse entro il termine del primo anno del bilancio pluriennale. 2. Sono mantenute tra i residui attivi esclusivamente: a) le entrate accertate per le quali esiste un titolo giuridico che costituisca l'ente locale creditore della correlativa entrata; b) le entrate derivanti da mutui per i quali e' intervenuta la concessione definitiva da parte della Cassa depositi e prestiti o degli istituti di previdenza ovvero la stipulazione del contratto per i mutui concessi da altri istituti di credito. 3. Le somme iscritte tra le entrate di competenza e non accertate entro il termine dell'esercizio relativo al primo anno del bilancio pluriennale costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni e, a tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali della gestione.