Art. 25.
                           Residui attivi
 
  1. Costituiscono residui le somme accertate e non riscosse entro il
termine del primo anno del bilancio pluriennale.
  2. Sono mantenute tra i residui attivi esclusivamente:
   a)  le  entrate  accertate per le quali esiste un titolo giuridico
che costituisca l'ente locale creditore della correlativa entrata;
   b) le entrate derivanti da mutui per i  quali  e'  intervenuta  la
concessione  definitiva  da  parte  della Cassa depositi e prestiti o
degli istituti di previdenza ovvero la stipulazione del contratto per
i mutui concessi da altri istituti di credito.
  3. Le somme iscritte tra le entrate di competenza e  non  accertate
entro  il  termine dell'esercizio relativo al primo anno del bilancio
pluriennale   costituiscono   minori   accertamenti   rispetto   alle
previsioni  e,  a  tale  titolo, concorrono a determinare i risultati
finali della gestione.