Art. 26.
                           Residui passivi
 
  1. Costituiscono residui passivi le somme impegnate  e  non  pagate
entro il termine del primo anno del bilancio pluriennale.
  2.  E'  vietata la conservazione nel conto dei residui di somme non
impegnate ai sensi dell'art. 19.
  3.  Le  somme  non  impegnate  entro  il   termine   dell'esercizio
costituiscono  economie  di  spesa  e,  a  tale  titolo, concorrono a
determinare i risultati finali della gestione.