Art. 26. Residui passivi 1. Costituiscono residui passivi le somme impegnate e non pagate entro il termine del primo anno del bilancio pluriennale. 2. E' vietata la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate ai sensi dell'art. 19. 3. Le somme non impegnate entro il termine dell'esercizio costituiscono economie di spesa e, a tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali della gestione.