Art. 27.
  Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese
 
  1. Gli enti  locali  possono  effettuare  spese  solo  se  sussiste
l'impegno  contabile,  registrato sul bilancio di previsione e munito
del  visto  di  regolarita'   contabile   attestante   la   copertura
finanziaria  di  cui  all'art.  3, comma 3, lettera a), comunicato al
terzo interessato con le modalita' disciplinate  dal  regolamento  di
contabilita'.
  2.  Per  le  spese previste dai regolamenti economali l'ordinazione
fatta a terzi contiene il  riferimento  agli  stessi  regolamenti  ed
all'impegno.
  3.  Per  l'acquisizione  urgente  di  beni  e servizi derivante dal
verificarsi di eventi  eccezionali  od  imprevedibili  e  nei  limiti
strettamente  necessari  per  fronteggiare l'emergenza, l'ordinazione
fatta a terzi e' regolarizzata, a pena  di  decadenza,  entro  trenta
giorni  e  comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale
data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione  al  terzo
interessato e' data contestualmente alla regolarizzazione.
  4. Nel caso in cui vi sia stata l'acquisizione di beni e servizi in
violazione  dell'obbligo  indicato  nei  commi  1,  2 e 3 il rapporto
obbligatorio intercorre, ai fini della  controprestazione  e  per  la
parte  non  riconoscibile ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettera e),
tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente
che hanno consentito la fornitura.  Per  le  esecuzioni  reiterate  o
continuative  detto  effetto  si  estende  a  coloro  che  hanno reso
possibili le singole prestazioni.