Art. 28. Salvaguardia degli equilibri di bilancio 1. Gli enti locali, durante la gestione e nelle variazioni di bilancio, rispettano il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dalla legge regionale n. 40/1997 e dal presente regolamento. 2. L'organo rappresentativo dell'ente locale, ogni qualvolta lo reputi necessario, e comunque almeno una volta entro il 31 ottobre di ciascun anno, da' atto, con deliberazione, del permanere degli equilibri generali di bilancio. In caso di accertamento negativo, l'organo rappresentativo dell'ente locale adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 29 e per il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato. Qualora i dati della gestione finanziaria relativa al primo anno del bilancio pluriennale facciano prevedere un disavanzo di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza o della gestione dei residui, l'organo rappresentativo dell'ente locale adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio. La deliberazione e' allegata al rendiconto dell'esercizio relativo. 3. Per le finalita' di cui al comma 2 possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi tutte le entrate, i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili, nonche' le disponibilita', anche in deroga a quanto disposto dall'art. 23, comma 1, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge.