Art. 28.
              Salvaguardia degli equilibri di bilancio
 
  1. Gli enti locali, durante  la  gestione  e  nelle  variazioni  di
bilancio,  rispettano  il  pareggio finanziario e tutti gli equilibri
stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per  il
finanziamento  degli  investimenti, secondo le norme contabili recate
dalla legge regionale n. 40/1997 e dal presente regolamento.
  2. L'organo rappresentativo dell'ente  locale,  ogni  qualvolta  lo
reputi necessario, e comunque almeno una volta entro il 31 ottobre di
ciascun  anno,  da'  atto,  con  deliberazione,  del  permanere degli
equilibri generali di bilancio. In  caso  di  accertamento  negativo,
l'organo  rappresentativo  dell'ente  locale adotta contestualmente i
provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti di  cui
all'art.   29   e   per   il   ripiano  dell'eventuale  disavanzo  di
amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato.  Qualora
i dati della gestione finanziaria relativa al primo anno del bilancio
pluriennale  facciano  prevedere un disavanzo di amministrazione o di
gestione,  per  squilibrio  della  gestione  di  competenza  o  della
gestione  dei  residui,  l'organo  rappresentativo  dell'ente  locale
adotta  le  misure  necessarie  a  ripristinare   il   pareggio.   La
deliberazione e' allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.
  3. Per le finalita' di cui al comma 2 possono essere utilizzate per
l'anno  in  corso e per i due successivi tutte le entrate, i proventi
derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili, nonche' le
disponibilita', anche in deroga a quanto disposto dall'art. 23, comma
1, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di  prestiti  e
di quelle aventi specifica destinazione per legge.