Art. 29.
       Riconoscimento di legittimita' di debiti fuori bilancio
 
  1.  L'organo rappresentativo dell'ente locale, con deliberazione di
cui all'art. 28, comma 2, ovvero ogni qualvolta lo reputi necessario,
riconosce la legittimita' dei debiti fuori bilancio derivanti da:
   a)  sentenze  passate  in  giudicato  o  sentenze   immediatamente
esecutive;
   b)  copertura  di  disavanzi  di consorzi, di aziende speciali, di
istituzioni e di ogni altra forma di gestione  associata  cui  l'ente
partecipi,   nei   limiti   degli   obblighi  derivanti  da  statuto,
convenzione  o  atto  costitutivo,  purche'  sia   stato   rispettato
l'obbligo di pareggio del bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di
gestione dimostrati in sede di rendiconto degli organismi stessi;
   c)  ricapitalizzazione,  nei  limiti  e  nelle  forme previste dal
codice civile o da norme speciali, di societa' di capitali costituite
per l'esercizio di servizi pubblici locali;
   d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di
pubblica utilita';
   e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di
cui ai commi 1, 2 e 3  dell'art.  27,  nei  limiti  dell'utilita'  ed
arricchimento   per   l'ente   accertati  e  dimostrati,  nell'ambito
dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.
  2. Per il pagamento dei debiti  di  cui  al  comma  1  l'ente  puo'
provvedere  anche  mediante un piano di rateizzazione convenuto con i
creditori, nei limiti del bilancio pluriennale, compreso  l'esercizio
finanziario in corso.
  3. Per il finanziamento dei debiti di cui al comma 1, ove non possa
provvedersi  a  norma  dell'art. 28, l'ente locale puo' far ricorso a
mutui ai sensi degli artt. 44  e  45.  Nella  relativa  deliberazione
l'impossibilita'  di  utilizzare  altre  risorse  e' dettagliatamente
motivata.