Art. 29. Riconoscimento di legittimita' di debiti fuori bilancio 1. L'organo rappresentativo dell'ente locale, con deliberazione di cui all'art. 28, comma 2, ovvero ogni qualvolta lo reputi necessario, riconosce la legittimita' dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive; b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni e di ogni altra forma di gestione associata cui l'ente partecipi, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atto costitutivo, purche' sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione dimostrati in sede di rendiconto degli organismi stessi; c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di societa' di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali; d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilita'; e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 27, nei limiti dell'utilita' ed arricchimento per l'ente accertati e dimostrati, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza. 2. Per il pagamento dei debiti di cui al comma 1 l'ente puo' provvedere anche mediante un piano di rateizzazione convenuto con i creditori, nei limiti del bilancio pluriennale, compreso l'esercizio finanziario in corso. 3. Per il finanziamento dei debiti di cui al comma 1, ove non possa provvedersi a norma dell'art. 28, l'ente locale puo' far ricorso a mutui ai sensi degli artt. 44 e 45. Nella relativa deliberazione l'impossibilita' di utilizzare altre risorse e' dettagliatamente motivata.