Art. 30.
            Utilizzo di entrate a specifica destinazione
 
  1.  Gli  enti  locali,  ad  eccezione  degli  enti  che  non  hanno
ricostituito  i  fondi  vincolati  utilizzati  in precedenza, possono
disporre l'utilizzo, in termini di cassa, di entrate aventi specifica
destinazione  per  il  finanziamento  di  spese  correnti,  anche  se
provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa
depositi  e  prestiti, per un importo non superiore all'anticipazione
di tesoreria disponibile ai sensi dell'art. 60.
  2. L'organo esecutivo delibera  l'utilizzo  di  somme  a  specifica
destinazione  ed  il  tesoriere lo attiva su specifiche richieste del
servizio finanziario dell'ente.
  3. Il ricorso all'utilizzo delle somme  a  specifica  destinazione,
secondo  le  modalita'  di  cui  ai  commi  1  e 2, vincola una quota
corrispondente dell'anticipazione di tesoreria. Con i primi  introiti
non soggetti a vincolo di destinazione e' ricostituita la consistenza
delle  somme  vincolate che sono state utilizzate per il pagamento di
spese correnti.
  4. Gli enti locali che hanno deliberato alienazioni  di  patrimonio
ai   sensi   dell'art.   28,   comma   3,  possono,  nelle  more  del
perfezionamento di tali atti, utilizzare, in  termini  di  cassa,  le
somme  a  specifica destinazione, fatta eccezione per i trasferimenti
da enti del settore pubblico allargato e del ricavato dei mutui e dei
prestiti, con obbligo  di  reintegrare  le  somme  vincolate  con  il
ricavato delle alienazioni.