Art. 30. Utilizzo di entrate a specifica destinazione 1. Gli enti locali, ad eccezione degli enti che non hanno ricostituito i fondi vincolati utilizzati in precedenza, possono disporre l'utilizzo, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell'art. 60. 2. L'organo esecutivo delibera l'utilizzo di somme a specifica destinazione ed il tesoriere lo attiva su specifiche richieste del servizio finanziario dell'ente. 3. Il ricorso all'utilizzo delle somme a specifica destinazione, secondo le modalita' di cui ai commi 1 e 2, vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria. Con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione e' ricostituita la consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento di spese correnti. 4. Gli enti locali che hanno deliberato alienazioni di patrimonio ai sensi dell'art. 28, comma 3, possono, nelle more del perfezionamento di tali atti, utilizzare, in termini di cassa, le somme a specifica destinazione, fatta eccezione per i trasferimenti da enti del settore pubblico allargato e del ricavato dei mutui e dei prestiti, con obbligo di reintegrare le somme vincolate con il ricavato delle alienazioni.