Art. 32. Processo del controllo di gestione 1. Il controllo di gestione e' un processo tramite il quale i responsabili dei programmi o dei progetti contenuti nelle schede programma della relazione previsionale e programmatica, eventualmente meglio specificati nelle schede del piano esecutivo di gestione e redatti in collaborazione e confronto negoziale con le parti indicate all'art. 31, comma 2, lettera e), verificano almeno due volte all'anno lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, valutano l'efficienza con la quale avviene la gestione e l'efficacia dell'azione amministrativa e, in funzione dei risultati di tali riscontri, assumono eventuali provvedimenti correttivi della gestione. 2. Il regolamento di contabilita' indica con quale periodicita' procedere alle verifiche di cui al comma 1. La periodicita' di tali verifiche deve consentire ai responsabili dei programmi e dei progetti di intervenire tempestivamente sui fatti gestionali, per apportarvi le eventuali correzioni necessarie per allinearli alle previsioni, prima che sia esaurito il periodo temporale che distingue ogni programma e progetto.