Art. 32.
                 Processo del controllo di gestione
 
  1.  Il  controllo  di  gestione  e'  un processo tramite il quale i
responsabili dei programmi o  dei  progetti  contenuti  nelle  schede
programma della relazione previsionale e programmatica, eventualmente
meglio  specificati  nelle  schede  del piano esecutivo di gestione e
redatti in collaborazione e confronto negoziale con le parti indicate
all'art. 31,  comma  2,  lettera  e),  verificano  almeno  due  volte
all'anno lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, valutano
l'efficienza   con   la  quale  avviene  la  gestione  e  l'efficacia
dell'azione amministrativa e,  in  funzione  dei  risultati  di  tali
riscontri,   assumono   eventuali   provvedimenti   correttivi  della
gestione.
  2. Il regolamento di contabilita'  indica  con  quale  periodicita'
procedere  alle  verifiche di cui al comma 1. La periodicita' di tali
verifiche  deve  consentire  ai  responsabili  dei  programmi  e  dei
progetti  di  intervenire  tempestivamente  sui fatti gestionali, per
apportarvi le eventuali correzioni  necessarie  per  allinearli  alle
previsioni, prima che sia esaurito il periodo temporale che distingue
ogni programma e progetto.