Art. 38.
   Rapporti tra contabilita' analitica e contabilita' finanziaria
 
  1.  Il  regolamento  di  contabilita'  definisce  le  modalita'  di
raccordo tra la contabilita' analitica dei costi  e  la  contabilita'
finanziaria.
  2.  La  contabilita' analitica dei costi prende in considerazione e
attribuisce ad ogni esercizio tutta la spesa sostenuta dall'ente  per
acquisire  le  risorse  che  sono utilizzate, in quell'esercizio, per
erogare i servizi, a prescindere dal  momento  nel  quale  l'ente  ha
sostenuto  la relativa spesa. La spesa e' attribuita a ciascun centro
di responsabilita' e di  costo  in  proporzione  alla  quantita'  del
fattore   produttivo   da   esso   impiegato   nell'unita'  di  tempo
considerata.
  3. Per elaborare i consuntivi infrannuali  da  confrontare  con  il
preventivo,  con  le  cadenze indicate all'art. 32, il regolamento di
contabilita' puo' prevedere l'utilizzo di informazioni di provenienza
diversa dalla contabilita' finanziaria con obbligo  di  procedere  ad
eventuali scritture di rettifica a fine anno.
  4.  Nel  caso  di  cui  al  comma  3,  l'attribuzione dei costi nei
consuntivi infrannuali puo' avvenire con i criteri seguenti:
   a) per il  personale,  sulla  base  dei  costi  medi  di  livello,
mediante  addebito  mensile  di  un  dodicesimo  del  costo  annuo al
personale impegnato presso ogni centro di responsabilita' e di costo;
   b) per gli immobili  e  i  cespiti  ammortizzabili  di  proprieta'
dell'ente,  mediante  addebito  mensile  di  un dodicesimo del valore
annuo di ammortamento, come determinato ai sensi del comma 5;
   c) per gli  immobili  e  i  beni  durevoli  in  affitto,  mediante
addebito mensile di un dodicesimo del canone annuo di affitto;
   d) per l'acquisto di beni e servizi, mediante addebito della spesa
segnalata   dalle  fatture  ricevute,  opportunamente  registrate  in
apposito protocollo;
   e) per le spese di trasferimento, mediante addebito risultante dai
mandati di pagamento.
  5. Alle spese sostenute  per  acquisire  i  fattori  di  produzione
correnti  s'aggiungono  le  quote  di ammortamento tecnico sui beni a
valenza pluriennale utilizzati nella produzione corrente,  applicando
i  coefficienti  annuali  sui valori dei cespiti come determinati con
deliberazione della giunta regionale ai sensi dell'art. 7,  comma  3,
della legge regionale n. 40/1997.
  6.  Gli  enti  locali valutano i beni del demanio e del patrimonio,
comprensivi delle relative manutenzioni straordinarie, come segue:
   a) i beni demaniali gia'  acquisiti  all'ente  alla  data  del  31
dicembre  1995 sono valutati in misura pari all'ammontare del residuo
debito dei mutui ancora in estinzione per lo stesso  titolo;  i  beni
demaniali acquisiti all'ente successivamente sono valutati al costo;
   b)  i  terreni  gia'  acquisiti all'ente alla data del 31 dicembre
1995  sono  valutati  al  valore  catastale,  rivalutato  secondo  le
disposizioni  fiscali; per i terreni gia' acquisiti all'ente ai quali
non e' possibile attribuire la rendita catastale  la  valutazione  si
effettua con le modalita' dei beni demaniali gia' acquisiti all'ente;
i terreni acquisiti in data successiva sono valutati al costo;
   c)  i  fabbricati gia' acquisiti all'ente al 31 dicembre 1995 sono
valutati al valore  catastale,  rivalutato  secondo  le  disposizioni
fiscali;  i  fabbricati  acquisiti  successivamente  sono valutati al
costo;
   d) i mobili sono valutati al costo;
   e) i crediti sono valutati al valore nominale;
   f)  i  censi   ed   enfiteusi   sono   valutati   in   base   alla
capitalizzazione della rendita al tasso legale;
   g) i debiti sono valutati secondo il valore residuo.
  7.  I  beni mobili di costo unitario inferiore a un milione di lire
si considerano completamente  ammortizzati  nel  primo  esercizio  di
utilizzo.
  8.  In  deroga  a  quanto  stabilito  dal  comma  2 e salvo che sia
diversamente disposto dal regolamento di contabilita'  dell'ente,  il
valore  dei  beni  tenuti con contabilita' di magazzino e' attribuito
come costo al centro di responsabilita' e di costo  utilizzatore  nel
momento  in cui e' ad esso assegnato; i costi sostenuti per acquisire
forniture  continuative  di  servizi,  quali  le  assicurazioni,  gli
abbonamenti  ed i servizi telefonici, e di fonti energetiche, quali i
combustibili   per  riscaldamento,  sono  addebitati  mensilmente  in
ragione di un dodicesimo della spesa annua, salvo conguaglio  a  fine
anno.