Art. 38. Rapporti tra contabilita' analitica e contabilita' finanziaria 1. Il regolamento di contabilita' definisce le modalita' di raccordo tra la contabilita' analitica dei costi e la contabilita' finanziaria. 2. La contabilita' analitica dei costi prende in considerazione e attribuisce ad ogni esercizio tutta la spesa sostenuta dall'ente per acquisire le risorse che sono utilizzate, in quell'esercizio, per erogare i servizi, a prescindere dal momento nel quale l'ente ha sostenuto la relativa spesa. La spesa e' attribuita a ciascun centro di responsabilita' e di costo in proporzione alla quantita' del fattore produttivo da esso impiegato nell'unita' di tempo considerata. 3. Per elaborare i consuntivi infrannuali da confrontare con il preventivo, con le cadenze indicate all'art. 32, il regolamento di contabilita' puo' prevedere l'utilizzo di informazioni di provenienza diversa dalla contabilita' finanziaria con obbligo di procedere ad eventuali scritture di rettifica a fine anno. 4. Nel caso di cui al comma 3, l'attribuzione dei costi nei consuntivi infrannuali puo' avvenire con i criteri seguenti: a) per il personale, sulla base dei costi medi di livello, mediante addebito mensile di un dodicesimo del costo annuo al personale impegnato presso ogni centro di responsabilita' e di costo; b) per gli immobili e i cespiti ammortizzabili di proprieta' dell'ente, mediante addebito mensile di un dodicesimo del valore annuo di ammortamento, come determinato ai sensi del comma 5; c) per gli immobili e i beni durevoli in affitto, mediante addebito mensile di un dodicesimo del canone annuo di affitto; d) per l'acquisto di beni e servizi, mediante addebito della spesa segnalata dalle fatture ricevute, opportunamente registrate in apposito protocollo; e) per le spese di trasferimento, mediante addebito risultante dai mandati di pagamento. 5. Alle spese sostenute per acquisire i fattori di produzione correnti s'aggiungono le quote di ammortamento tecnico sui beni a valenza pluriennale utilizzati nella produzione corrente, applicando i coefficienti annuali sui valori dei cespiti come determinati con deliberazione della giunta regionale ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge regionale n. 40/1997. 6. Gli enti locali valutano i beni del demanio e del patrimonio, comprensivi delle relative manutenzioni straordinarie, come segue: a) i beni demaniali gia' acquisiti all'ente alla data del 31 dicembre 1995 sono valutati in misura pari all'ammontare del residuo debito dei mutui ancora in estinzione per lo stesso titolo; i beni demaniali acquisiti all'ente successivamente sono valutati al costo; b) i terreni gia' acquisiti all'ente alla data del 31 dicembre 1995 sono valutati al valore catastale, rivalutato secondo le disposizioni fiscali; per i terreni gia' acquisiti all'ente ai quali non e' possibile attribuire la rendita catastale la valutazione si effettua con le modalita' dei beni demaniali gia' acquisiti all'ente; i terreni acquisiti in data successiva sono valutati al costo; c) i fabbricati gia' acquisiti all'ente al 31 dicembre 1995 sono valutati al valore catastale, rivalutato secondo le disposizioni fiscali; i fabbricati acquisiti successivamente sono valutati al costo; d) i mobili sono valutati al costo; e) i crediti sono valutati al valore nominale; f) i censi ed enfiteusi sono valutati in base alla capitalizzazione della rendita al tasso legale; g) i debiti sono valutati secondo il valore residuo. 7. I beni mobili di costo unitario inferiore a un milione di lire si considerano completamente ammortizzati nel primo esercizio di utilizzo. 8. In deroga a quanto stabilito dal comma 2 e salvo che sia diversamente disposto dal regolamento di contabilita' dell'ente, il valore dei beni tenuti con contabilita' di magazzino e' attribuito come costo al centro di responsabilita' e di costo utilizzatore nel momento in cui e' ad esso assegnato; i costi sostenuti per acquisire forniture continuative di servizi, quali le assicurazioni, gli abbonamenti ed i servizi telefonici, e di fonti energetiche, quali i combustibili per riscaldamento, sono addebitati mensilmente in ragione di un dodicesimo della spesa annua, salvo conguaglio a fine anno.