Art. 4. Esercizio provvisorio e gestione provvisoria 1. L'ente locale, fino alla data di esecutivita' del bilancio di previsione, e comunque per non oltre quattro mesi dalla sua adozione da parte dell'organo deliberante, e' autorizzato alla gestione del bilancio in esercizio provvisorio, consistente, salvo differenti disposizioni previste dal regolamento di contabilita', nella gestione sulla base del bilancio gia' deliberato. In caso di annullamento della deliberazione che approva il bilancio di previsione, l'organo rappresentativo dell'ente deve, in sede di rideliberazione dello stesso, tenere conto delle obbligazioni giuridicamente perfezionate durante l'esercizio provvisorio. 2. Qualora la legge regionale stabilisca una scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, la legge regionale stessa prevede apposita disciplina dell'esercizio provvisorio. 3. Qualora il bilancio di previsione non sia stato deliberato nei termini stabiliti dalla legge regionale, ovvero siano scaduti i termini dell'esercizio provvisorio, all'ente locale e' consentita esclusivamente una gestione provvisoria, consistente nella gestione degli stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato, ove esistenti. La gestione provvisoria e' limitata all'assolvimento delle obbligazioni gia' assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi specificatamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse e, in generale, alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.