Art. 4.
            Esercizio provvisorio e gestione provvisoria
 
  1.  L'ente  locale,  fino alla data di esecutivita' del bilancio di
previsione, e comunque per non oltre quattro mesi dalla sua  adozione
da  parte  dell'organo  deliberante, e' autorizzato alla gestione del
bilancio in  esercizio  provvisorio,  consistente,  salvo  differenti
disposizioni previste dal regolamento di contabilita', nella gestione
sulla  base  del  bilancio  gia'  deliberato. In caso di annullamento
della deliberazione che approva il bilancio di  previsione,  l'organo
rappresentativo  dell'ente  deve,  in  sede  di rideliberazione dello
stesso, tenere conto delle obbligazioni  giuridicamente  perfezionate
durante l'esercizio provvisorio.
  2.  Qualora  la legge regionale stabilisca una scadenza del termine
per la  deliberazione  del  bilancio  di  previsione  in  un  periodo
successivo  all'inizio  dell'esercizio finanziario di riferimento, la
legge regionale stessa  prevede  apposita  disciplina  dell'esercizio
provvisorio.
  3.  Qualora  il bilancio di previsione non sia stato deliberato nei
termini stabiliti dalla  legge  regionale,  ovvero  siano  scaduti  i
termini  dell'esercizio  provvisorio,  all'ente  locale e' consentita
esclusivamente una gestione provvisoria, consistente  nella  gestione
degli  stanziamenti  di  spesa  dell'ultimo  bilancio  approvato, ove
esistenti. La gestione provvisoria e' limitata all'assolvimento delle
obbligazioni  gia'   assunte,   delle   obbligazioni   derivanti   da
provvedimenti     giurisdizionali    esecutivi    e    di    obblighi
specificatamente regolati dalla legge, al pagamento  delle  spese  di
personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e
tasse  e,  in  generale, alle sole operazioni necessarie per  evitare
che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.