Art. 40.
                        Sistema di indicatori
 
  1. L'organo esecutivo approva la disciplina della  rappresentazione
degli  obiettivi dei centri di responsabilita' e dei centri di costo,
che avviene anche in termini quantitativi al fine di  consentire  una
verifica  fondata  su  elementi  oggettivi, in coerenza con i criteri
generali di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6.
  2. Ai fini di cui al comma 1 sono individuate opportune  unita'  di
misura  delle prestazioni, attese e realizzate, rappresentative delle
prestazioni erogate agli utenti  esterni,  per  i  centri  finali,  o
interni,  per  i  centri  ausiliari e misti. Tali unita' di misura, o
indicatori, possiedono caratteristiche di pertinenza, specificita'  e
precisione   rispetto  al  fenomeno  che  intendono  rappresentare  e
valutare.
  3. Il ricorso a misure quantitative e' esteso ai fattori produttivi
assegnati ai centri e  da  loro  impiegati,  in  particolare  per  la
misurazione  del  fattore  lavoro,  che si avvale di unita' di misura
standardizzate, quali l'ora di lavoro o suoi multipli.
  4.  La  misurazione  di  efficienza,  efficacia   ed   economicita'
dell'azione   amministrativa,   che   caratterizza  il  controllo  di
gestione, avviene con il ricorso esteso,  seppure  non  esclusivo,  a
indicatori  quantitativi.   Tali indicatori sono tipicamente ottenuti
combinando indici e misure elementari  di  varia  natura,  che  danno
luogo  ad altri indici e misure complessi, che, tramite confronto con
opportuni valori di riferimento, forniscono una  misura  quantitativa
dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicita'.
  5.  Alcuni indicatori sono ricavati direttamente dalla contabilita'
finanziaria. In particolare sono previsti:
   a) indicatori di struttura del bilancio;
   b) indicatori per l'analisi della gestione del bilancio.
  6. Altri indicatori sono ricavati  dal  sistema  informativo  degli
enti che permette di rappresentare:
   a) i livelli di attivita';
   b) i livelli di risultato;
   c) i livelli di efficienza;
   d) i livelli di efficacia;
   e) la qualita' che caratterizza i servizi erogati.