Art. 40. Sistema di indicatori 1. L'organo esecutivo approva la disciplina della rappresentazione degli obiettivi dei centri di responsabilita' e dei centri di costo, che avviene anche in termini quantitativi al fine di consentire una verifica fondata su elementi oggettivi, in coerenza con i criteri generali di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6. 2. Ai fini di cui al comma 1 sono individuate opportune unita' di misura delle prestazioni, attese e realizzate, rappresentative delle prestazioni erogate agli utenti esterni, per i centri finali, o interni, per i centri ausiliari e misti. Tali unita' di misura, o indicatori, possiedono caratteristiche di pertinenza, specificita' e precisione rispetto al fenomeno che intendono rappresentare e valutare. 3. Il ricorso a misure quantitative e' esteso ai fattori produttivi assegnati ai centri e da loro impiegati, in particolare per la misurazione del fattore lavoro, che si avvale di unita' di misura standardizzate, quali l'ora di lavoro o suoi multipli. 4. La misurazione di efficienza, efficacia ed economicita' dell'azione amministrativa, che caratterizza il controllo di gestione, avviene con il ricorso esteso, seppure non esclusivo, a indicatori quantitativi. Tali indicatori sono tipicamente ottenuti combinando indici e misure elementari di varia natura, che danno luogo ad altri indici e misure complessi, che, tramite confronto con opportuni valori di riferimento, forniscono una misura quantitativa dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicita'. 5. Alcuni indicatori sono ricavati direttamente dalla contabilita' finanziaria. In particolare sono previsti: a) indicatori di struttura del bilancio; b) indicatori per l'analisi della gestione del bilancio. 6. Altri indicatori sono ricavati dal sistema informativo degli enti che permette di rappresentare: a) i livelli di attivita'; b) i livelli di risultato; c) i livelli di efficienza; d) i livelli di efficacia; e) la qualita' che caratterizza i servizi erogati.