Art. 43.
                    Programmazione e valutazione
              economico-finanziaria degli investimenti
 
  1.   Per   tutti  gli  investimenti  degli  enti  locali,  comunque
finanziati, l'organo deliberante, nell'approvare il  progetto  od  il
piano  esecutivo  dell'investimento,  da'  atto della copertura delle
spese correnti derivanti dallo  stesso  nel  bilancio  pluriennale  e
della  copertura  delle  spese  relative  alle  rate  di ammortamento
derivanti dall'eventuale ricorso all'indebitamento.
  2. Per gli investimenti relativi ad  opere  pubbliche  destinate  a
pubblici servizi, il regolamento di contabilita' puo' disciplinare le
modalita' per una valutazione economico-finanziaria dell'investimento
stesso.