Art. 43. Programmazione e valutazione economico-finanziaria degli investimenti 1. Per tutti gli investimenti degli enti locali, comunque finanziati, l'organo deliberante, nell'approvare il progetto od il piano esecutivo dell'investimento, da' atto della copertura delle spese correnti derivanti dallo stesso nel bilancio pluriennale e della copertura delle spese relative alle rate di ammortamento derivanti dall'eventuale ricorso all'indebitamento. 2. Per gli investimenti relativi ad opere pubbliche destinate a pubblici servizi, il regolamento di contabilita' puo' disciplinare le modalita' per una valutazione economico-finanziaria dell'investimento stesso.