Art. 44.
                      Ricorso all'indebitamento
 
  1.  Il  ricorso  all'indebitamento  da  parte  degli enti locali e'
ammesso esclusivamente per la realizzazione degli investimenti, nelle
forme e con le modalita' previste dalle disposizioni vigenti.
  2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, e' possibile il ricorso
a mutui passivi per il finanziamento dei debiti fuori bilancio di cui
all'art. 29 e per altre destinazioni di legge.
  3. Le entrate di cui ai commi 1 e 2 hanno destinazione vincolata.
  4.  I  contratti  di  mutuo con enti diversi dalla Cassa depositi e
prestiti,    dall'Istituto    nazionale     previdenza     dipendenti
amministrazioni  pubbliche  (INPDAP)  e  dall'Istituto per il credito
sportivo, devono, a pena  di  nullita',  essere  stipulati  in  forma
pubblica.
 
                               Art.45.
               Attivazione di prestiti obbligazionari
 
  1.   Gli   enti   locali  sono  autorizzati  ad  attivare  prestiti
obbligazionari nelle forme consentite dalla legge.