Art. 44. Ricorso all'indebitamento 1. Il ricorso all'indebitamento da parte degli enti locali e' ammesso esclusivamente per la realizzazione degli investimenti, nelle forme e con le modalita' previste dalle disposizioni vigenti. 2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, e' possibile il ricorso a mutui passivi per il finanziamento dei debiti fuori bilancio di cui all'art. 29 e per altre destinazioni di legge. 3. Le entrate di cui ai commi 1 e 2 hanno destinazione vincolata. 4. I contratti di mutuo con enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, dall'Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazioni pubbliche (INPDAP) e dall'Istituto per il credito sportivo, devono, a pena di nullita', essere stipulati in forma pubblica. Art.45. Attivazione di prestiti obbligazionari 1. Gli enti locali sono autorizzati ad attivare prestiti obbligazionari nelle forme consentite dalla legge.