Art. 46.
                      Delegazioni di pagamento
 
  1. Quale garanzia del pagamento  delle  rate  di  ammortamento  dei
mutui  e  dei  prestiti,  i  comuni possono rilasciare delegazioni di
pagamento a valere sulle entrate afferenti ai primi  tre  titoli  del
bilancio  di  ciascun  esercizio.  Per  le  comunita' montane e per i
Consorzi il riferimento va fatto ai primi due titoli dell'entrata.
  2. L'atto di delega, non soggetto ad accettazione, e' notificato al
tesoriere da parte dell'ente locale e costituisce titolo esecutivo.