Art. 46. Delegazioni di pagamento 1. Quale garanzia del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, i comuni possono rilasciare delegazioni di pagamento a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio di ciascun esercizio. Per le comunita' montane e per i Consorzi il riferimento va fatto ai primi due titoli dell'entrata. 2. L'atto di delega, non soggetto ad accettazione, e' notificato al tesoriere da parte dell'ente locale e costituisce titolo esecutivo.