Art. 54.
  Condizioni di legittimita' dei pagamenti effettuati dal tesoriere
 
  1.  I  pagamenti  possono  avere  luogo solo se i mandati risultano
emessi entro i limiti dei rispettivi stanziamenti di bilancio. A  tal
fine   l'ente  trasmette  al  tesoriere  il  bilancio  di  previsione
approvato, nonche'  tutte  le  variazioni  e  gli  atti  relativi  al
prelevamento di quote dal fondo di riserva, debitamente esecutivi.
  2. Nessun mandato di pagamento puo' essere estinto dal tesoriere se
privo della codifica.
  3.  Il  tesoriere  provvede all'estinzione dei mandati di pagamento
emessi in conto residui passivi solo ove gli stessi trovino riscontro
nell'elenco dei residui sottoscritto dal  responsabile  del  servizio
finanziario e consegnato al tesoriere.