Art. 54. Condizioni di legittimita' dei pagamenti effettuati dal tesoriere 1. I pagamenti possono avere luogo solo se i mandati risultano emessi entro i limiti dei rispettivi stanziamenti di bilancio. A tal fine l'ente trasmette al tesoriere il bilancio di previsione approvato, nonche' tutte le variazioni e gli atti relativi al prelevamento di quote dal fondo di riserva, debitamente esecutivi. 2. Nessun mandato di pagamento puo' essere estinto dal tesoriere se privo della codifica. 3. Il tesoriere provvede all'estinzione dei mandati di pagamento emessi in conto residui passivi solo ove gli stessi trovino riscontro nell'elenco dei residui sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario e consegnato al tesoriere.