Art. 56.
       Obblighi del tesoriere per le delegazioni di pagamento
 
  1. A seguito della notifica degli atti di delegazione di  pagamento
di  cui  all'art.  46,  il tesoriere deve versare l'importo dovuto ai
creditori alle scadenze prescritte, con comminatoria  dell'indennita'
di mora in caso di ritardato pagamento.