Art. 58. Verifiche di cassa ed obblighi del tesoriere 1. L'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente puo' effettuare verifiche di cassa e della gestione del servizio di tesoreria. 2. Il segretario dell'ente, a seguito del mutamento della persona del legale rappresentante dell'ente, promuove una verifica straordinaria di cassa. Alle operazioni di verifica intervengono gli amministratori che cessano dalla carica e coloro che la assumono, nonche' il responsabile del servizio finanziario e l'organo di revisione dell'ente. 3. Il regolamento di contabilita' prevede gli adempimenti obbligatori del tesoriere nel corso dell'esercizio, in particolare, con riguardo: a) alla trasmissione di situazioni periodiche di cassa; b) all'aggiornamento ed alla conservazione del giornale di cassa.