Art. 58.
            Verifiche di cassa ed obblighi del tesoriere
 
  1.  L'organo  di  revisione  economico-finanziaria  dell'ente  puo'
effettuare  verifiche  di  cassa  e  della  gestione  del servizio di
tesoreria.
  2. Il segretario dell'ente, a seguito del mutamento  della  persona
del   legale   rappresentante   dell'ente,   promuove   una  verifica
straordinaria di cassa. Alle operazioni di verifica intervengono  gli
amministratori  che  cessano  dalla  carica e coloro che la assumono,
nonche' il  responsabile  del  servizio  finanziario  e  l'organo  di
revisione dell'ente.
  3.   Il   regolamento   di  contabilita'  prevede  gli  adempimenti
obbligatori del tesoriere nel corso dell'esercizio,  in  particolare,
con riguardo:
   a) alla trasmissione di situazioni periodiche di cassa;
   b) all'aggiornamento ed alla conservazione del giornale di cassa.