Art. 59.
                         Conto del tesoriere
 
  1.  Il  tesoriere,  entro  due  mesi  dalla chiusura dell'esercizio
finanziario, rende all'ente locale il conto della propria gestione di
cassa.
  2. Il conto del tesoriere  e'  redatto  su  modello  approvato  con
deliberazione della giunta regionale.
  3.  Il tesoriere allega al conto gli ordinativi di riscossione e di
pagamento, corredati dalle relative quietanze. La convenzione di  cui
all'art.  50,  comma  2, indica altri eventuali allegati al conto del
tesoriere.