Art. 59. Conto del tesoriere 1. Il tesoriere, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, rende all'ente locale il conto della propria gestione di cassa. 2. Il conto del tesoriere e' redatto su modello approvato con deliberazione della giunta regionale. 3. Il tesoriere allega al conto gli ordinativi di riscossione e di pagamento, corredati dalle relative quietanze. La convenzione di cui all'art. 50, comma 2, indica altri eventuali allegati al conto del tesoriere.