Art. 62. Conto del bilancio 1. Il conto del bilancio, di cui all'art. 6, comma 2, della legge regionale n. 40/1997, comprende per ciascuna risorsa dell'entrata e per ciascun intervento della spesa, nonche' per ciascun capitolo dei servizi per conto di terzi, distintamente per residui e competenza: a) per l'entrata, le somme accertate, con distinzione della parte riscossa e di quella ancora da riscuotere; b) per la spesa, le somme impegnate, con distinzione della parte pagata e di quella ancora da pagare. 2. L'attestazione di regolarita' contabile espressa sulla proposta di deliberazione di approvazione del rendiconto attiene anche alla sussistenza delle ragioni del mantenimento dei residui.