Art. 62.
                         Conto del bilancio
 
  1.  Il  conto del bilancio, di cui all'art. 6, comma 2, della legge
regionale n. 40/1997, comprende per ciascuna risorsa  dell'entrata  e
per  ciascun intervento della spesa, nonche' per ciascun capitolo dei
servizi per conto di terzi, distintamente per residui e competenza:
   a) per l'entrata, le somme accertate, con distinzione della  parte
riscossa e di quella ancora da riscuotere;
   b)  per  la spesa, le somme impegnate, con distinzione della parte
pagata e di quella ancora da pagare.
  2. L'attestazione di regolarita' contabile espressa sulla  proposta
di  deliberazione  di  approvazione del rendiconto attiene anche alla
sussistenza delle ragioni del mantenimento dei residui.