Art. 63. Conto del patrimonio 1. Il conto del patrimonio, di cui all'art. 6, comma 3, della legge regionale n. 40/1997, rappresenta il patrimonio dell'ente locale costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, suscettibili di valutazione. 2. Nel conto del patrimonio sono inclusi, con specifica distinzione, i beni del demanio. 3. Il patrimonio dell'ente locale e' valutato con i criteri di cui all'art. 38, commi 5, 6 e 7. 4. Gli enti locali provvedono annualmente all'aggiornamento dell'inventario. 5. Il regolamento di contabilita' disciplina le modalita' con cui l'economo, i consegnatari di beni e gli altri agenti contabili rendono il conto della propria gestione.