Art. 63.
                        Conto del patrimonio
 
  1. Il conto del patrimonio, di cui all'art. 6, comma 3, della legge
regionale  n.  40/1997,  rappresenta  il  patrimonio dell'ente locale
costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi  e
passivi, suscettibili di valutazione.
  2.   Nel   conto   del   patrimonio  sono  inclusi,  con  specifica
distinzione, i beni del demanio.
  3. Il patrimonio dell'ente locale e' valutato con i criteri di  cui
all'art. 38, commi 5, 6 e 7.
  4.   Gli   enti  locali  provvedono  annualmente  all'aggiornamento
dell'inventario.
  5. Il regolamento di contabilita' disciplina le modalita'  con  cui
l'economo,  i  consegnatari  di  beni  e  gli  altri agenti contabili
rendono il conto della propria gestione.