Art. 64. Organo di revisione economico-finanziaria 1. L'organo di revisione economico-finanziaria e' eletto dall'organo rappresentativo dell'ente locale ed e' scelto tra gli iscritti: a) nel registro dei revisori contabili; b) nell'albo dei dottori commercialisti; c) nell'albo dei ragionieri. 2. La durata dell'organo di revisione corrisponde a quella dell'organo che lo ha eletto. 3. Il regolamento di contabilita' dell'ente locale stabilisce: a) la composizione dell'organo, optando tra un singolo revisore o tre componenti un organo collegiale; b) le modalita' di funzionamento. 4. L'organo di revisione e' rieleggibile per una sola volta e rimane in carica fino alla nomina del nuovo organo di revisione, che deve comunque avvenire entro sessanta giorni dalla cessazione dell'incarico del precedente organo. 5. L'organo di revisione e' revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione del rendiconto entro il termine previsto dall'art. 67, comma 1, lettera d). 6. Il revisore cessa dall'incarico per: a) scadenza del mandato; b) dimissioni volontarie; c) impossibilita' derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo di tempo stabilito dal regolamento di contabilita' dell'ente; d) revoca ai sensi del comma 5; e) sopravvenuta causa di incompatibilita' ed ineleggibilita'.