Art. 64.
              Organo di revisione economico-finanziaria
 
  1.  L'organo   di   revisione   economico-finanziaria   e'   eletto
dall'organo  rappresentativo  dell'ente  locale  ed e' scelto tra gli
iscritti:
   a) nel registro dei revisori contabili;
   b) nell'albo dei dottori commercialisti;
   c) nell'albo dei ragionieri.
  2.  La  durata  dell'organo  di  revisione  corrisponde  a   quella
dell'organo che lo ha eletto.
  3. Il regolamento di contabilita' dell'ente locale stabilisce:
   a)  la composizione dell'organo, optando tra un singolo revisore o
tre componenti un organo collegiale;
   b) le modalita' di funzionamento.
  4. L'organo di revisione e'  rieleggibile  per  una  sola  volta  e
rimane  in carica fino alla nomina del nuovo organo di revisione, che
deve  comunque  avvenire  entro  sessanta  giorni  dalla   cessazione
dell'incarico del precedente organo.
  5.  L'organo di revisione e' revocabile solo per inadempienza ed in
particolare  per  la  mancata  presentazione  della  relazione   alla
proposta  di  deliberazione  del rendiconto entro il termine previsto
dall'art. 67, comma 1, lettera d).
  6. Il revisore cessa dall'incarico per:
   a) scadenza del mandato;
   b) dimissioni volontarie;
   c) impossibilita'  derivante  da  qualsivoglia  causa  a  svolgere
l'incarico  per  un  periodo  di  tempo  stabilito dal regolamento di
contabilita' dell'ente;
   d) revoca ai sensi del comma 5;
   e) sopravvenuta causa di incompatibilita' ed ineleggibilita'.