Art. 66. Incompatibilita' ed ineleggibilita' 1. Per i revisori valgono le ipotesi di incompatibilita' di cui al comma 1 dell'art. 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'ente locale. 2. L'incarico di revisione economico-finanziaria non puo' essere esercitato dai componenti degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dai membri dell'organo regionale di controllo e dai dipendenti della struttura organizzativa regionale dei quali tale organo si avvale, dal segretario e dai dipendenti dell'ente locale presso cui deve essere nominato l'organo di revisione e dai dipendenti delle comunita' montane, limitatamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza. 3. I componenti dell'organo di revisione non possono assumere incarichi o consulenze presso l'ente locale o presso organismi dipendenti o comunque sottoposti al controllo o alla vigilanza dello stesso.