Art. 66.
                 Incompatibilita' ed ineleggibilita'
 
  1.  Per i revisori valgono le ipotesi di incompatibilita' di cui al
comma  1  dell'art.  2399  del  codice   civile,   intendendosi   per
amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'ente locale.
  2.  L'incarico  di  revisione economico-finanziaria non puo' essere
esercitato dai componenti degli organi dell'ente locale e  da  coloro
che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina,
dai  membri dell'organo regionale di controllo e dai dipendenti della
struttura organizzativa regionale dei quali tale  organo  si  avvale,
dal  segretario  e  dai  dipendenti  dell'ente locale presso cui deve
essere  nominato  l'organo  di  revisione  e  dai  dipendenti   delle
comunita'  montane,  limitatamente  agli  enti  locali compresi nella
circoscrizione territoriale di competenza.
  3. I componenti  dell'organo  di  revisione  non  possono  assumere
incarichi  o  consulenze  presso  l'ente  locale  o  presso organismi
dipendenti o comunque sottoposti al controllo o alla vigilanza  dello
stesso.