Art. 67.
                              Funzioni
 
  1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:
   a)  attivita'  di  collaborazione  con  l'ente  locale  secondo le
disposizioni del regolamento di contabilita';
   b) pareri sulla proposta  di  bilancio  di  previsione,  sui  suoi
allegati  e  sulle  variazioni di bilancio. Nei pareri e' espresso un
giudizio di congruita', di coerenza e  di  attendibilita'.  I  pareri
sono  obbligatori  e,  se  negativi, adeguatamente motivati. L'organo
rappresentativo  dell'ente  locale  deve  adottare  i   provvedimenti
conseguenti o motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure
eventualmente proposte dall'organo di revisione;
   c)  vigilanza  sulla  regolarita'  contabile,  finanziaria e sulla
economicita'  della  gestione  relativamente  all'acquisizione  delle
entrate,  all'effettuazione  delle spese, all'attivita' contrattuale,
all'amministrazione dei beni, alla completezza della  documentazione,
agli  adempimenti  fiscali e alla tenuta della contabilita'. L'organo
di  revisione  svolge   tali   funzioni   anche   con   tecniche   di
campionamento;
   d)  relazione  sulla  proposta  di  deliberazione del rendiconto e
sullo schema di rendiconto entro il termine previsto dal  regolamento
di   contabilita'.   La   relazione  attesta  la  corrispondenza  del
rendiconto  alle  risultanze  della  gestione;   contiene,   inoltre,
rilievi,  considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza,
produttivita' ed economicita' della gestione;
   e)  referto  all'organo  rappresentativo dell'ente locale su gravi
irregolarita' di gestione, con  contestuale  denuncia  ai  competenti
organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilita';
   f) verifiche di cassa di cui all'art. 58;
   g) partecipazione al Servizio, di cui all'art. 33, se prevista nel
regolamento di contabilita' dell'ente.
  2.  Al  fine  di  garantire  l'adempimento delle funzioni di cui al
comma 1, l'organo di revisione ha diritto  di  accesso  agli  atti  e
documenti  dell'ente  e  puo'  partecipare alle assemblee dell'organo
rappresentativo e, se richiesto, alle riunioni dell'organo esecutivo.
Per  consentire  la   partecipazione   alle   assemblee   dell'organo
rappresentativo  dell'ente, all'organo di revisione sono comunicati i
relativi ordini del giorno.  Inoltre  all'organo  di  revisione  sono
trasmessi:
   a)  da  parte  dell'organo  regionale di controllo le decisioni di
annullamento nei  confronti  delle  delibere  adottate  dagli  organi
dell'ente locale;
   b)   da   parte  del  responsabile  del  servizio  finanziario  le
attestazioni di assenza  di  copertura  finanziaria  in  ordine  agli
impegni di spesa.
  3.  Il  regolamento di contabilita' dell'ente locale puo' prevedere
l'affidamento all'organo di revisione di ulteriori funzioni.