Art. 67. Funzioni 1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni: a) attivita' di collaborazione con l'ente locale secondo le disposizioni del regolamento di contabilita'; b) pareri sulla proposta di bilancio di previsione, sui suoi allegati e sulle variazioni di bilancio. Nei pareri e' espresso un giudizio di congruita', di coerenza e di attendibilita'. I pareri sono obbligatori e, se negativi, adeguatamente motivati. L'organo rappresentativo dell'ente locale deve adottare i provvedimenti conseguenti o motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure eventualmente proposte dall'organo di revisione; c) vigilanza sulla regolarita' contabile, finanziaria e sulla economicita' della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attivita' contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali e alla tenuta della contabilita'. L'organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche di campionamento; d) relazione sulla proposta di deliberazione del rendiconto e sullo schema di rendiconto entro il termine previsto dal regolamento di contabilita'. La relazione attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione; contiene, inoltre, rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttivita' ed economicita' della gestione; e) referto all'organo rappresentativo dell'ente locale su gravi irregolarita' di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilita'; f) verifiche di cassa di cui all'art. 58; g) partecipazione al Servizio, di cui all'art. 33, se prevista nel regolamento di contabilita' dell'ente. 2. Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui al comma 1, l'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente e puo' partecipare alle assemblee dell'organo rappresentativo e, se richiesto, alle riunioni dell'organo esecutivo. Per consentire la partecipazione alle assemblee dell'organo rappresentativo dell'ente, all'organo di revisione sono comunicati i relativi ordini del giorno. Inoltre all'organo di revisione sono trasmessi: a) da parte dell'organo regionale di controllo le decisioni di annullamento nei confronti delle delibere adottate dagli organi dell'ente locale; b) da parte del responsabile del servizio finanziario le attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine agli impegni di spesa. 3. Il regolamento di contabilita' dell'ente locale puo' prevedere l'affidamento all'organo di revisione di ulteriori funzioni.