Art. 69. Compenso dell'organo di revisione 1. Con deliberazione della giunta regionale, da adottarsi, sentite le associazioni degli enti locali, all'inizio di ogni legislatura della Regione, sono fissati i limiti massimi del compenso spettante all'organo di revisione per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 67, comma 1, lettere a), b), c), d) e) e f). 2. Il compenso di cui al comma 1, e' determinato in relazione al totale delle spese correnti ed al totale delle spese di investimento dell'ente locale. 3. Con la deliberazione di nomina ciascun ente stabilisce il compenso dovuto all'organo di revisione e l'eventuale maggiorazione spettante: a) per la funzione di cui all'art. 67, comma 1, lettera g); b) per le ulteriori funzioni di cui all'art. 67, comma 3; c) per il presidente dell'organo di revisione, se costituito in collegio.