Art. 69.
                  Compenso dell'organo di revisione
 
  1.  Con deliberazione della giunta regionale, da adottarsi, sentite
le associazioni degli enti locali,  all'inizio  di  ogni  legislatura
della  Regione,  sono fissati i limiti massimi del compenso spettante
all'organo  di  revisione  per  l'esercizio  delle  funzioni  di  cui
all'art.  67, comma 1, lettere a), b), c), d) e) e f).
  2.  Il  compenso  di cui al comma 1, e' determinato in relazione al
totale delle spese correnti ed al totale delle spese di  investimento
dell'ente locale.
  3.  Con  la  deliberazione  di  nomina  ciascun  ente stabilisce il
compenso dovuto all'organo di revisione e  l'eventuale  maggiorazione
spettante:
   a) per la funzione di cui all'art. 67, comma 1, lettera g);
   b) per le ulteriori funzioni di cui all'art. 67, comma 3;
   c)  per  il  presidente dell'organo di revisione, se costituito in
collegio.