Art. 74.
                        Controllo di gestione
 
  1.  Le  disposizioni  del  Titolo  IV  (Controllo  di  gestione) si
applicano  con  le  modalita'  e  le   gradualita'   previste   dalla
deliberazione  della  giunta  regionale  di  cui all'art. 7, comma 3,
della legge regionale n. 40/1997.