Art. 75.
              Organo di revisione economico-finanziaria
 
  1. In sede di prima applicazione del presente regolamento:
   a) la deliberazione della giunta regionale  di  cui  all'art.  69,
comma 1, e' adottata entro il 30 giugno 1999;
   b) l'eventuale adeguamento dei compensi da parte degli enti locali
decorre dal 1 gennaio 2000;
   c)  l'organo di revisione in carica alla data di entrata in vigore
del presente regolamento, puo' essere confermato fino  alla  scadenza
del mandato dell'organo che lo ha eletto;
   d) le disposizioni di cui all'art. 65 si applicano a decorrere dal
primo  rinnovo  degli  organi di revisione susseguente all'entrata in
vigore del presente regolamento.