Art. 75. Organo di revisione economico-finanziaria 1. In sede di prima applicazione del presente regolamento: a) la deliberazione della giunta regionale di cui all'art. 69, comma 1, e' adottata entro il 30 giugno 1999; b) l'eventuale adeguamento dei compensi da parte degli enti locali decorre dal 1 gennaio 2000; c) l'organo di revisione in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento, puo' essere confermato fino alla scadenza del mandato dell'organo che lo ha eletto; d) le disposizioni di cui all'art. 65 si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi di revisione susseguente all'entrata in vigore del presente regolamento.